Considerato che la norma impone all’acquirente di effettuare una specifica comunicazione alle Entrate, si osserva che detto adempimento va ora effettuato, per gli acquisti annotati dallo scorso 01/10, mediante il nuovo modello di comunicazione “polivalente”.
Tuttavia, sarà comunque possibile utilizzare il “vecchio” modello per comunicare le operazioni effettuate fino al 31/12/2013.
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Fattura con addebito dell’ iva
Gli adempimenti previsti in caso di addebito dell’Iva in fattura sono i seguenti:
- il cedente sammarinese deve:
- emettere la fattura in 4 esemplari indicando: il proprio numero di identificazione, la partita IVA dell’acquirente nonché l’ammontare dell’IVA dovuta dal cessionario italiano;
- presentate all’Ufficio tributario sammarinese, le suddette fatture unitamente ad un elenco riepilogativo anch’esso in 4 esemplari;
- versare l’imposta dovuta al proprio Ufficio tributario.
- Successivamente, l’Ufficio tributario sammarinese:
- trasmette all’ufficio delle Entrate di Pesaro, entro 15 giorni dal ricevimento, 3 esemplari delle fatture, nonché l’importo dell’imposta dovuta;
- restituisce la fattura originale, perforata con datario e timbro a secco, all’operatore sammarinese che, a sua volta, la trasmette all’operatore italiano.
- Ricevuta l’originale della fattura, l’acquirente italiano deve:
- annotarla nel registro IVA acquisti;
- operare la detrazione dell’imposta (nei limiti previsti dall’art. 19 e 19-bis1, del DPR 633/72.
Fattura senza addebito dell’ iva
Nel caso in cui non v’è addebito dell’Iva in fattura, occorre procedere come segue:
- il cedente sammarinese:
- emette fattura in 3 esemplari, riportando sulla stessa il proprio codice identificativo e la partita IVA del cessionario italiano;
- presenta dette fatture, accompagnate da un elenco riepilogativo anch’esso in tre copie, all’Ufficio tributario sammarinese, il quale apporrà sugli stessi un timbro a secco, restituendo al cedente sammarinese due esemplari delle fatture;
- invia un esemplare delle suddette fatture vistate all’acquirente italiano
- ricevuta la fattura dall’operatore sammarinese, l’acquirente italiano dovrà:
- integrare la fattura ricevuta (vistata dall’Ufficio tributario di San Marino) con l’indicazione dell’ammontare dell’IVA dovuta (art. 17, DPR 633/72);
- annotare il documento così integrato nel registro IVA acquisti/vendite
- le avvenute annotazioni all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente, indicando il numero progressivo dei menzionati registri.
La nuova comunicazione “polivalente”
Con l’emanazione del recente provvedimento 94908/2013, l’Agenzia, nel definire le modalità ed i termini di presentazione del nuovo spesometro, ha stabilito che detta comunicazione “assorbe” anche quella relativa le operazioni di acquisto da operatori sammarinesi (art.16,DM 24/12/93); pertanto, per gli acquisti annotati dallo scorso 01/10/2013 l’adempimento si trasforma da cartaceo a telematico. Tuttavia, è possibile utilizzare il “vecchio” modello di comunicazione per gli acquisti effettuati fino al 31/12/2013; si tratta, in tal caso, di una comunicazione cartacea (in forma libera) effettuata riportando:
- gli estremi della fattura estera “integrata”;
- i dati relativi l’annotazione nei registri Iva della stessa fattura.
In ogni caso, si rammenta che la comunicazione va presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state annotate nei registri IVA di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72.
Modalità di compilazione
Per comunicare, in via telematica, gli acquisto da operatori con sede nella Repubblica di San Marino, è necessario:
- barrare la casella “Acquisti di servizi da non residenti – Acquisti da operatori di San Marino“ contenuta nel Frontespizio del nuovo modello “polivalente” specificando l’ anno ed il mese di riferimento delle operazioni oggetto di comunicazione;
- compilare “esclusivamente” il quadro SE; pertanto, secondo le istruzioni al modello, dette operazioni vanno indicate nel solo quadro SE del modello e non anche nella sezione BL, in cui si accolgono le operazioni “black list”.