In tema di contratto di lavoro somministrato, la causale indicata nel contratto non significa che la stessa valga a rendere legittima l'apposizione del termine a prescindere dalla prova della sussistenza, in concreto, di una situazione che sia riconducibile alla ragione indicata in contratto. Ne discende l'illegittimità della causale in difetto della prova della contingente necessità, temporanea, di fabbisogno di ulteriore personale in relazione a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili.
IL CASO
In data 17 marzo 2004 una società per azioni stipulava con una agenzia di somministrazione di lavoro un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, per l'utilizzazione, nel periodo 22 marzo 2004 – 31 maggio 2004, di 10 lavoratori per "maggiore fabbisogno di personale connesso a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili". In base a tale contratto l'agenzia inviava a (OMISSIS) S.p.A il lavoratore) che, complessivamente,veniva avviato presso (OMISSIS) S.p.A per tre periodi di lavoro.
Ebbene, il lavoratore citava la societa innanzi al Tribunale di Pesaro chiedendo che venisse dichiarata la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro temporaneo con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato, riammissione in servizio alle dipendenze di (OMISSIS)S.p.A. e pagamento delle retribuzioni a decorrere dalla data di messa in mora. Il Tribunale rigettava il ricorso; il lavoratore proponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Ancona.
Il Collegio investito della questione accoglieva il gravame, così disponendo:"accertato che la somministrazione di lavoro di cui al contratto di fornitura datato 22 marzo 2004, prorogato sino al 30 settembre 2004, è avvenuta fuori dei limiti e delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, dispone la costituzione dall'inizio della somministrazione, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tuttora in essere alle dipendenze della datrice di lavoro utilizzatrice e condanna la società alla riammissione del ricorrente nel posto di lavoro disponibile nella filiale di (OMISSIS) ovvero nella filiale più vicina. Condanna la società al pagamento, a titolo risarcitorio, con decorrenza dal 23 gennaio 2007, fino alla effettiva riassunzione, di una somma mensile corrispondente all'ultima retribuzione mensile globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione".
La Corte in motivazione precisava che, considerata la data di stipulazione del contratto, 22 marzo 2004, si applicava la disciplina del contratto di somministrazione dettata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, il cui art. 85, comma 1, lett. f), aveva abrogato la disciplina previgente, ma il cui art. 86, comma 3, faceva salve in via transitoria e sino alla scadenza manteneva in vigore le clausole dei contratti collettivi vigenti "con esclusivo riferimento alla determinazione per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la somministrazione a termine".Conseguentemente, secondo la Corte, la disposizione dell'art. 20, comma 4, deve essere integrata con la previsione collettiva, che rende quindi legittima la causale indicata nel contratto di fornitura.
Tuttavia la Corte ha ritenuto che l'apposizione del termine fosse illegittima non per genericità della causale, ma perché la prova documentale e testimoniale aveva dimostrato che "la predisposizione a livello nazionale del progetto della nuova rete e l'avviamento della nuova rete di trasporti postali "week end", allegate come ragione del fabbisogno di personale connesso a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili, non avevano comportato apprezzabili variazioni in termini di consequenziali necessità di adeguamento delle risorse umane estese al CPO che, viceversa, seguitava a funzionare nella modalità manuale mentre era stato meccanizzato il centro di smistamento della corrispondenza di(OMISSIS)".
La societa propone ricorso in Cassazione, che viene rigettato dalla Suprema Corte.
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