Una delle innovazioni introdotte in Italia per osteggiare il fenomeno del lavoro sommerso, è rappresentata dal cosiddetto Durc (Documento unico di regolarità contributiva) che rappresenta un importante passo avanti nella contrasto alle varie forme di evasione contributiva. I soggetti economici interessati a fruire di determinati benefici normativi e contributivi possono accedervi solo se risultano essere in regola con gli obblighi in tema di contribuzione previdenziale e assicurativa relativi ai propri lavoratori dipendenti. Il Documento unico di regolarità contributiva (Durc ) è il certificato che prova contestualmente la regolarità dell’impresa rispetto agli obblighi nei confronti di Inps, Inail e Casse edili.
Inizialmente previsto nei soli appalti pubblici (d.l. 210/2002), è stato in seguito esteso ai lavori privati del settore edile (d.lgs. 276/2003), fino a richiederlo per la fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale (l. 296/2006) e benefici e sovvenzioni comunitari (l. 266/2005) ed infine, per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività di commercio su aree pubbliche (art. 11-bis, d.l. 78/2009); si è molto discusso sulla utilizzabilità del certificato di regolarità contributiva in agricoltura e sulle aziende che debbono richiederlo (circolare Inps del 19 ottobre 2006, n. 116).
In conclusione, il Durc risulta essere un efficace strumento di base per il contrasto alla concor- renza sleale, al lavoro abusivo e irregolare. Il settore edile, più degli altri, si caratterizza, ormai da tempo, per il proliferare del lavoro sommerso, che incide negativamente sia sulla qualità che sulla sicurezza del lavoro. Va ricordato che la regolarità contributiva oggetto del Documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture, siano appalti o concessioni.
Con l’articolo 31 del d.l. 69/2013 (Decreto del Fare) nelle gare di appalto di lavori e nell’edi lizia privata scatta l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di acquisire d’ufficio il Durc; nei lavori pubblici quindi si conferma che l’operatore economico non avrà più l’onere di produrre la certificazione, ma sarà onere della stazione appaltante provvedere ad acquisirlo direttamente dall’ente competente al rilascio; il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, ha stabilito che le Amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il Durc anche in caso di lavori di edilizia privata, che aveva validità trimestrale. Successivamente con l’entrata in vigore del Decreto del Fare tale termine è stato esteso a 120 giorni.
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Soggetti e contenuto del DURC
1. Soggetti obbligati a richiedere il Durc, in primo luogo sono :
- i datori di lavoro e i lavoratori autonomi per tutti gli appalti pubblici; in particolare, i datori di lavoro privati devono richiedere il certificato di regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi nonchè ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria
- l’acquisizione del Durc è necessaria anche in caso di lavori di edilizia privata che sono soggetti a DIA/SCIA
- anche per le imprese straniere,
- per gli esercenti attività di commercio su aree pubbliche (art. 11-bis, d.l. 78/2009, convertito in l. 102/2009) e
- per le azien de agricole con dipendenti e lavoratori autonomi del settore agricoltura (Inps, circ. 19 ottobre 2006, n. 116).
La richiesta del Durc può essere effettuata dai datori di lavoro o dai lavoratori autonomi, anche se privi di dipendenti, direttamente o tramite terzi abilitati, come consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti, oppure dagli enti pubblici appaltanti.
2. Soggetti tenuti al rilascio del Durc
L’art. 2 del d.m. 24 ottobre 2007 indica i soggetti tenuti al rilascio del Durc.
l’Inps (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) e tutti gli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, tra i quali si segnalano l’Inail, le Casse edili, previa convenzione con Inps e Inail e tutti gli altri istituti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria sempre previa convenzione con Inps e Inail.
ATTENZIONE eventuali certificazioni di regolarità contributiva rilasciate da Casse edili non aventi i requisiti previsti dalla leggeall’art. 9, comma 77, legge n. 415/1998 devono considerarsi “inefficaci”.
3. Contenuto del Documento unico di regolarità contributiva
Il Durc attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli istituti previdenziali ed alle Casse edili. Il certificato deve contenere:
a) denominazione o ragione sociale, sede legale e unità operativa, codice fiscale del datore di lavoro;
b) iscrizione agli istituti previdenziali e alle Casse edili (ove previsto);
c) dichiarazione di regolarità ovvero di non regolarità contributiva, con indicazione della motivazione o della specifica scopertura; d) data di effettuazione della verifica di regolarità con- tributiva;
e) data di rilascio del documento; f) nominativo del responsabile del procedimento
Il Durc viene emesso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, ma rimane sospeso nel caso previsto dall’art. 7 dello stesso decreto; infatti, in quest’ultimo caso il certificato viene emesso entro il 46° giorno, rimanendo sospeso sino ad un massimo di quindici giorni dalla data di comunicazione di irr golarità da parte dell’Ente deputato al rilascio del documento, durante i quali l’interessato ha la possibilità di sanare la propria posizione.
Novità sono state introdotte dal “Decreto del Fare” (d.l. n. 69 del 21 giugno 2013): nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in alcuni casi i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) in corso di validità. Inoltre lo stesso documento può essere utilizzato in diverse fasi del contratto e anche per contratti diversi rispetto a quello per cui è stato richiesto.
Dal 2 settembre 2013, infine, l’invio del Durc avviene solo tramite PEC (comunicazione CNCE n. 523 del 15 luglio 2013).
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Ecco i contenuti in dettaglio:
Sintesi
Premessa
1. Durc
1. Nozione e natura giuridica del Durc.
2. Evoluzione normativa in materia di Durc
3. Ambito di applicazione
2. Soggetti
1. Soggetti obbligati a richiedere il Durc
2. Soggetti tenuti al rilascio del Durc contenuto del Durc
1. Contenuto del Documento unico di regolarità contributiva
2. Regolarità contributiva.
3. Emissione e trasmissione del Durc; il silenzio-assenso
4. Periodo di validità del Durc
5. Cause ostative al rilascio del Durc
6. Cause non ostative al rilascio del Durc.
7. Efficacia del Durc
4. Durc e accesso ai benefici normativi e contributivi
1. Natura
2. Nozione di beneficio contributivo
3. Problematiche relative all’autocertificazione
5. Aspetti pratici sul Durc
1. Il Durc nell’edilizia privata
2. Il Durc in agricoltura e nel commercio su aree pubbliche
6. Attività ispettiva
1. L’accertamento: causa ostativa al rilascio del Durc
Appendice normativa
1. Legge 11 gennaio 1979, n. 12 - Norme per l’ordinamento della professione di consulente
del lavoro (G.U. 20 gennaio 1979, n. 20)
2. Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici
4. Decreto legge 25 settembre 2002, n. 210
5. Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (G.U. 29 dicembre 2005, n. 302- s.o.)
6. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
7. Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
8. Decreto ministeriale 24 ottobre 2007
9. Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
10. Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 - Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e
della partecipazione italiana a missioni internazionali6
11. Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia
Prassi
1. Circolare Inps, 19 ottobre 2006, n. 116
2. Circolare Ministero del lavoro, 30 gennaio 2008, n. 5
3. Circolare Inps, 28 marzo 2011, n. 59 - Durc Aggiornamento del servizio “sportellounicoprevi-
denziale. it”. Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici
4. Circolare Direzione centrale vigilanza e recuperi contributivi, 10 giugno 1998, n. 124 - Attività ispettiva - Chiarimenti: legge 8 agosto 1995, n. 335 - art. 3, comma 9 e legge 29
luglio 1996, n. 402 - Modalità
Giurisprudenza
1. Tar Campania, 30 marzo 2012, n. 1198
2. Tar Campania, 30 gennaio 2013, n. 272
Facsimili
1. Sportello Unico Previdenziale per la richiesta del Documento unico di regolarità contri-
butiva (DURC) e Denuncia di nuovo lavoro per l’Inail (DNL)
2. Dichiarazione sostitutiva relativa al DURC - Documento unico di regolarità contributiva