Chi presenterà entro oggi la dichiarazione dei redditi ed ha compilato il modulo RW non dovrà tenere conto delle modifiche apportate dalla Legge europea 2013 (Legge n. 97/2013). Le novità si applicheranno, infatti, solo a partire dal prossimo anno e, quindi, da UNICO 2014 (periodo d'imposta 2013), dato che la Legge europea 2013, e quindi le modifiche, sono entrate in vigore solo il 4 settembre scorso e che l'Agenzia delle Entrate dovrà emanare un provvedimento per definire la nuova struttura del modulo RW.
L’intervento normativo è stato effettuato anche in conseguenza della procedura d’infrazione attivata dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia (Caso EU Pilot 1711/11/TAXU), con cui si contestava la sproporzione delle sanzioni previste in caso di violazioni relative alla compilazione del RW.
Si ricorda che l'obbligo di compilazione del modulo RW del modello UNICO Persone Fisiche è stato introdotto a seguito del D.L. n. 167/1990 e consente all’Amministrazione finanziaria di effettuare il c.d. “monitoraggio fiscale” sugli investimenti e sulle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti fiscalmente in Italia (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate).
Il modulo RW ha, quindi, una funzione informativa e non rileva al fine del calcolo del reddito imponibile e delle relative imposte.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Le novità apportate dalla Legge europea 2013
L'art. 9 della Legge Europea 2013 (Legge n. 97 del 06.08.2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20.08.2013 ed in vigore dal 4 settembre scorso) ha modificato notevolmente l'obbligo di compilazione del modulo RW ai fini del monitoraggio fiscale, riscrivendo alcuni articoli del D.L. n. 167/1990. In particolare:
- per individuare le attività e gli investimenti esteri da dichiarare nel modulo RW ai fini del monitoraggio fiscale, non va più fatto riferimento alla situazione al 31.12 ma alla situazione verificatasi nel corso dell’anno (pertanto, sono oggetto di monitoraggio fiscale anche gli investimenti e le attività detenute durante l’anno la cui disponibilità è venuta meno al 31.12) e senza più considerare la soglia di € 10.000;
- non vanno più monitorati i trasferimenti da, verso e sull’estero e viene pertanto meno l’utilità delle Sezioni I e III del quadro RW;
- il monitoraggio ora interessa anche coloro che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, ne siano i "titolari effettivi";
- sono state abbassate le sanzioni previste in caso di violazioni relative alla compilazione e all'invio del modulo RW: la violazione dell'obbligo di dichiarazione delle attività detenute in Paesi NON black list è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati, mentre la violazione dell'obbligo di dichiarazione delle attività detenute in Paesi black list è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6% al 30% dell'ammontare degli importi non dichiarati; nel caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata entro 90 giorni dal termine, si applica la sanzione di € 258.
Prima della Legge Europea 2013, invece, le sanzioni erano molto più elevate in quanto andavano dal 10% al 50% di quanto non dichiarato, oltre alla confisca di beni di corrispondente valore.
Sebbene le novità introdotte dalla Legge Europea 2013 avranno effetto a partire da UNICO 2014 (periodo d'imposta 2013), con riguardo alle sanzioni, in base al principio del "favor rei" di cui all'art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 472/1997 (secondo il quale "se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”), per le violazioni già commesse si applicano le nuove sanzioni più ridotte.
Gli argomenti della Circolare Settimanale per lo Studio n. 36 del 27 Settembre 2013
INDICE:
LA SETTIMANA IN BREVE
LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
Pagina 2
LE SCHEDE INFORMATIVE
REMISSIONE IN BONIS ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2013
Entro il 30 settembre 2013, i contribuenti che, essendo in possesso degli specifici requisiti richiesti, intendono fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali ma non hanno provveduto tempestivamente ad effettuare i relativi adempimenti formali, possono sanare la propria posizione ricorrendo all'istituto della "remissione in bonis".
Pagina 5
DAL 1° GENNAIO 2014 NUOVI IMPORTI PER L'IMPOSTA DI REGISTRO
Il 1° gennaio 2014 entreranno in vigore le nuove aliquote dell'imposta di registro, fissate dal decreto legislativo sul federalismo fiscale (d.lgs. 23/2011), che cambieranno gli scenari delle compravendite immobiliari. La normativa sull'imposta di registro è stata poi di recente modificata dal decreto istruzione (d.l. 104/2013), con effetto sempre dal 2014.
Pagina 8
BONUS MOBILI, I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con la circolare 29/E/2013 l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all'agevolazione del 50% sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo di abitazioni su cui sono state eseguiti lavori di ristrutturazione edilizia.
Pagina 11
AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE
IL MODULO RW DOPO LA LEGGE EUROPEA 2013
Nella nostra consueta rubrica, offriamo una panoramica delle nuove modalità di compilazione del quadro RW a seguito dell'art. 9 della Legge Europea 2013.
Pagina 15
PRASSI DELLA SETTIMANA
LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 21
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 21
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 22
SCADENZARIO
SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 30.09.2013 AL 14.10.2013
Pagina 24