La recente sentenza della Cassazione penale, Sez. Unite, n. 37424 del 12.9.2013, focalizza una serie di principi di diritto che costituiranno una sorta di stella polare di riferimento, per dirimere le controversie che dovessero sorgere sull’argomento.
Il primo principio elaborato dalla S.C. chiarisce che tra sanzione amministrativa (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1) e sanzione penale (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter), “intercorre un rapporto non di specialità ma di progressione illecita, che comporta l'applicabilità congiunta delle due sanzioni”.
Il secondo principio elaborato rileva invece sotto un secondo profilo che la sanzione penale è applicabile anche alle omissioni dei versamenti IVA relativi all'anno 2005, senza che ciò comporti violazione del principio di irretroattività della norma penale, pur essendo entrata in vigore il disposto di cui all’art. 10 ter il 4 luglio 2006 (quest’ultimo punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a cinquantamila Euro per ciascun periodo di imposta).
Terzo principio : per la consumazione del reato di omesso versamento è sufficiente il dolo generico contrariamente ad altri articoli del D.Lgs 74/2000 che prevedono quale presupposto l’intento specifico di evadere le imposte (dolo specifico). E’ dunque sufficiente per la commissione del reato la coscienza e volontà di non versare all'Erario le imposte dovute nel periodo considerato.
Per quanto concerne l’esclusione della colpevolezza, - quarto principio - in presenza di crisi di liquidità la sentenza sembra offrire interessanti aperture, in particolare viene precisato che non può esser invocata la crisi di liquidità solo al momento della scadenza penalmente rilevante, se non si dimostra che non è dipesa dalla scelta di non far fronte all’adempimento (dimostrando che la crisi perdura per l’intero periodo, antecedente l’omesso versamento e non solo alla scadenza, nonché le oggettive cause che l’hanno determinata potrebbe – in linea teorica – escludersi la colpevolezza).
Non si può infine invocare la regola dell’ignoranza inevitabile in quanto essa può applicarsi solo al cittadino comune, sfornito di specifiche competenze, allorchè egli abbia assolto il dovere di conoscenza con l'ordinaria diligenza attraverso la corretta utilizzazione dei mezzi di informazione, di indagine e di ricerca dei quali disponga, mentre non può validamente essere invocata da chi svolge una attività rispetto alla quale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente ed è certamente questo il caso, ricorrente nella specie, affrontata dalla S.C., di un imprenditore.
IL CASO
Il Tribunale di Catania con sentenza del 10 giugno 2010 dichiarava R.B. colpevole del reato di cui all’art. 10-ter , D.Lgs. n. 74 del 2000, per avere, quale titolare della ditta X, omesso di versare l'imposta sul valore aggiunto dovuta, in base alla dichiarazione annuale 2006, per l'anno d'imposta 2005, entro il termine (27 dicembre 2006) fissato per il versamento dell'acconto d'imposta relativo al periodo d'imposta successivo. Su appello di R.B., con sentenza del 30 maggio 2011, la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello deducendone:
- in via pregiudiziale la nullità per violazione degli artt. 157, 601 e 604 cod. proc. pen., in ragione dell'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il domicilio eletto;
- sul piano del diritto sostanziale, il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74 del 2000, e dell'art. 2 cod. pen., per violazione del principio di irretroattività della norma penale, posto che il reato contestato è stato introdotto con D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, mentre il fatto ascritto riguarda l'omesso versamento degli acconti IVA che dovevano essere pagati nei mesi di febbraio, luglio, agosto e ottobre dell'anno 2005, in un'epoca, quindi, anteriore all'entrata in vigore della nuova previsione incriminatrice e in cui l'omissione in discorso era punita solo con una sanzione amministrativa (per la quale, fra l'altro, il contribuente è stato ammesso al pagamento rateale);
- violazione degli artt. 5, 43 e 47 cod. pen. e del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 10-ter e 15, dovendosi ritenere la sua condotta non punibile in quanto priva di dolo o dovuta a ignoranza scusabile della legge penale e/o a obiettive condizioni di incertezza circa la portata e l'ambito di applicazione della nuova norma incriminatrice, considerato che era ragionevole supporre che essa, come opinato da alcuni commentatori e dal suo consulente, fosse applicabile solo alle omissioni relative all'IVA dovuta per il 2006 e che, quindi, per quelle relative all'IVA dovuta per il 2005, si andasse incontro solo a sanzione amministrativa (con quanto ne consegue in ordine alle scelte di priorità da compiere in una situazione di gravissima difficoltà economica);
- infine, il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione sulla misura della pena e sulla denegata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, richiamando al riguardo le circostanze della sua condizione di incensuratezza, delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La Terza Sezione penale, assegnataria della causa, con ordinanza n. 47238 del 20 novembre 2012, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, evidenziando come la questione della applicabilità dell'art. 10-ter cit. anche alle condotte di omesso versamento dell'IVA, entro i singoli termini di scadenza mensili o trimestrali del 2005, qualora l'omissione persista, superando complessivamente la soglia di Euro cinquantamila, fino alla nuova scadenza del 27 dicembre 2006, presenti tratti comuni ed affini ad altra, relativa all'omesso versamento delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, già affrontata dalla Corte e risolta con esiti differenti. (....)
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