Il termine del 30 settembre 2013 non costituisce solo quello per l'invio delle dichiarazioni dei redditi, ma anche quello entro il quale i contribuenti che hanno effettuato mere dimenticanze relative a comunicazioni o, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente per fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali e che però sono comunque in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, possono sanare la propria posizione ricorrendo all'istituto della "remissione in bonis".
Tra le violazioni o omissioni sanabili vi sono quelle che riguardano:
- l'opzione per il regime di trasparenza fiscale;
- l'opzione per l'adesione al consolidato fiscale;
- l'invio del modello EAS;
- l'opzione per l'Iva di gruppo;
- l'opzione per la determinazione della base imponibile in base al metodo da bilancio;
- l'opzione per la "tonnage tax".
- l'invio della documentazione richiesta per partecipare al riparto del 5 per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2013.
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L'istituto della "remissione in bonis"
Il Decreto semplificazioni fiscali 2012 (D.L. n. 16/2012), all’art. 2, ha introdotto l’istituto della c.d. “remissione in bonis”, che è una particolare forma di sanatoria volta ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni o, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente, precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.
Per poter regolarizzare la propria posizione, il contribuente che sia comunque in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, deve:
- effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della “prima dichiarazione utile”, ovvero della prima dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento stesso, cioè, ad esempio, nel caso di un’opzione:
- se l’opzione va esercitata nel periodo 1.1 – 30.9, la regolarizzazione va effettuata entro il 30.9 del medesimo anno;
- se l’opzione va esercitata nel periodo 1.10 – 31.12, la regolarizzazione scade il 30.9 dell’anno successivo;
- versare contestualmente, con modello F24, la sanzione di € 258 (senza possibilità di compensazione con crediti eventualmente disponibili). La sanzione non può essere oggetto di ravvedimento, rappresentando essa l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame.
Come per il ravvedimento operoso, anche per poter ricorrere alla “remissione in bonis” la violazione non deve essere stata già constatata ovvero non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Il tipo di violazioni sanabili
Sono sanabili ricorrendo all'istituto della "remissione del bonis" le violazioni inerenti agevolazioni o regimi opzionali per i quali sono previsti adempimenti a pena di decadenza (e per i quali, quindi, non rileva il comportamento concludente del contribuente).
Non sono sanabili, invece, quelle violazioni per le quali è prevista solo l'irrogazione delle sanzioni, ma non la decadenza dal beneficio fiscale (es. omesso invio Modello Ire) e, appunto, quelle connesse con l’opzione/revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili desumibili dal comportamento concludente del contribuente.