L’articolo illustra i più importanti chiarimenti forniti dalla
circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 sulla detrazione fiscale riconosciuta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici a servizio delle unità immobiliari ristrutturate.
L’Agenzia delle Entrate è stata assai tempestiva nell’emanare un’ampia circolare interpretativa
(la n. 29/E del 18 settembre 2013), dedicata alle detrazioni sulla riqualificazione energetica ed edilizia e al “bonus arredi”.
Altrettanto tempestivamente riteniamo opportuno riassumere nel presente articolo, a beneficio dei lettori e a integrazione del nostro recente lavoro, i principali chiarimenti forniti dalle Entrate circa la detrazione per gli arredi.
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Ecco in sintesi le conferme e le interpretazioni dell'Agenzia
• La circolare conferma che gli interventi di recupero che costituiscono presupposto del beneficio non sono limitati alla “ristrutturazione edilizia” (espressione usata nella norma), ma comprendono anche la manutenzione straordinaria e il restauro/risanamento conservativo di singole unità immobiliari residenziali o di parti comuni condominiali; per queste ultime sono sufficienti anche interventi di semplice manutenzione ordinaria.
• Non è stata invece accolta dalle Entrate l’interpretazione più ampia - proposta, sia pure dubitativamente, dalla generalità dei commentatori - secondo cui, alla luce della formulazione della norma, la detrazione sembrava poter essere estesa anche a tutti gli altri interventi “minori” individuati, ai fini della detrazione per il recupero edilizio, dall’articolo 16 bis del TUIR.
• Tra gli interventi di recupero edilizio che possono legittimare il “bonus arredi” è stato confermato che rientrano anche quelli di ristrutturazione o di restauro/risanamento conservativo di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, ai quali faccia seguito la vendita delle unità immobiliari: sia il bonus per il recupero edilizio – con particolari modalità di calcolo – sia quello per gli arredi competono, in questi casi, agli acquirenti.
• La circolare precisa, favorevolmente, di considerare idoneo, ai fini del “bonus arredi”, il sostenimento di spese per i lavori di recupero fin dal 26 giugno 2012 (data di potenziamento al 50% della detrazione per il recupero edilizio da parte del D.L. n. 83/12), in quanto rappresentativa di lavori in corso di esecuzione o terminati da un lasso di tempo contenuto, potendosi così presumere che l’acquisto sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati.
• La circolare conferma che le spese per l’acquisto degli arredi possono essere sostenute anche prima di quelle per la “ristrutturazione”, a condizione che siano stati già avviati i lavori di recupero dell’unità cui i beni sono destinati. In pratica, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto degli arredi, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
• Il “bonus arredi” compete per le spese di acquisto di mobili, grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013: tali arredi – per i quali la circolare fornisce un’ampia elencazione esemplificativa - devono essere nuovi.
La circolare conferma che nell’importo delle spese sulle quali è possibile applicare la detrazione possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio, se sostenute con bonifico bancario o postale oppure –novità –mediante carte di credito o di debito: in questi ultimi due casi la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare.
• La circolare conferma, infine, che l’importo massimo di euro 10.000 su cui calcolare la detrazione è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto di “ristrutturazione”, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.
Pertanto, al contribuente che esegua lavori di ristrutturazione su più unità il bonus mobili è riconosciuto più volte quante sono le unità e l’importo massimo di euro 10.000 dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
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