La
Legge 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. Serie Generale n. 181 del 3 agosto 2013, nella quale è pubblicato anche il testo coordinato) ha convertito il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (in G.U. S.G. n. 130 del 5 giugno 2013), recante
“Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.
Gli articoli 14, 15, 15 bis, 16 e 16 bis hanno introdotto importanti diposizioni riguardanti le detrazioni fiscali in materia di recupero edilizio e di risparmio energetico, sui cui contenuti e problematiche interpretative ci soffermeremo nel presente articolo e in altro di prossima pubblicazione.
Fin da ora ricordiamo che le disposizioni introdotte dal
D.L. n. 63/2013 sono entrate in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. e, pertanto, con effetto
dal 6 giugno 2013.
Del pari, anche le rilevanti modifiche e integrazioni apportate in sede di conversione in legge sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge n. 90 nella Gazzetta Ufficiale e, pertanto, hanno avuto effetto dal 4 agosto 2013.
In deroga alla predetta “regola”, tuttavia, anche alcune novità introdotte nella fase di conversione in legge hanno effetto fin dal 6 giugno 2013, data di pubblicazione del D.L. n. 90/2013.
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Le novità in materia di detrazione per il risparmio energetico
1. Le novità
A tale tema sono dedicati gli articoli 14, 15 e 15 bis.
L’articolo 14 ha prorogato la durata e potenziato l’efficacia della detrazione per il risparmio energetico.
Tale detrazione, infatti, in mancanza di un intervento normativo, avrebbe avuto cessazione alla data del 30 giugno 2013 e sarebbe stata “assorbita” all’interno della disciplina relativa alla detrazione fiscale per il recupero edilizio, dall’1 gennaio 2012 disciplinata dall’articolo 16 bis del D.P.R. n. 917/86 (TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nel cui articolo 1, lettera “h”, sono stati specificamente previsti gli interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”.
Ricordiamo che in tale ambito possono rientrare gli interventi idonei a conseguire risparmi energetici che:
- non soddisfano gli stringenti e complessi requisiti e condizioni prescritti ai fini della detrazione per il risparmio energetico;
oppure che
- rispettano detti requisiti e condizioni e, tuttavia, i contribuenti preferiscono esperire la più snella procedura prevista per il recupero edilizio anziché quella, un po’ più articolata e stringente, disposta per la detrazione sul consumo energetico.
Operando nel contesto sopra rappresentato, il primo comma dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013 ha così:
- prorogato fino al 31 dicembre 2013 il termine temporale di validità della detrazione per interventi di efficienza energetica,
- elevato dal 55 al 65 per cento la misura della detrazione in discorso per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore, dunque fin dal 6 giugno 2013, senza dover quindi attendere la data dell’1 luglio 2013 e, con essa, il termine di validità della detrazione precedentemente stabilito dalla normativa.
Il secondo comma dell’articolo 14 ha poi previsto quale termine di validità della detrazione la data del 30 giugno 2014 limitatamente agli “interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio”, ferma restando, anche per essi, la maggiorazione della percentuale al 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013.
2. Gli interventi su parti comuni condominiali o sulla totalità delle unità immobiliari dell’edificio
Per poter fruire del maggior termine temporale del 30 giugno 2014 occorre, pertanto, che gli interventi incidano su parti comuni condominiali (ad es., la realizzazione di un “cappotto”, l’isolamento del tetto, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato) oppure che interessino tutte le unità di cui si compone il condominio.
Ad esempio, questa seconda fattispecie potrebbe, riguardare la sostituzione delle finestre e/o delle porte di tutte le unità immobiliari, elementi che non rientrano tra le parti comuni condominiali.
Giova osservare che il richiamo alle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 bis comporta il recepimento delle novità introdotte dalla legge di riforma del condominio – legge 11 dicembre 2012, n. 220 - entrata in vigore il 17 giugno 2013.
Art. 1117
Parti comuni dell'edificio.
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
Art. 1117-bis
Ambito di applicabilità.
Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.
Merita, inoltre, di essere richiamato anche quanto precisato nella circolare ministeriale n. 121/E/98, par. 2.6, in tema di detrazione per il recupero edilizio, che ha ammesso alla stessa, relativamente agli interventi effettuati sulle parti comuni, anche il caso in cui un intero edificio abbia un unico proprietario, purché in esso siano rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate: ciò nella considerazione che “benché in questo caso, dal punto di vista giuridico, non si configura la comunione prevista dal codice civile (…) tenuto conto che la detrazione, per espressa previsione legislativa, compete sia al possessore che al detentore dell'immobile, si ritiene che la locuzione utilizzata dal legislatore, "parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117" del codice civile, vada considerata in senso oggettivo e non soggettivo, riferibile, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori”.
3. Le regole operative e di calcolo
Resta ferma la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali di pari importo, come espressamente ribadito dal terzo comma dell’articolo 14.
Il comma 14, inoltre, dispone che “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.
Le norme sopra richiamate dispongono, per quanto ancora compatibile, quanto segue.
Art. 1, c. 24, L. n. 244/2007
a) I valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008: l’attuazione di tale disposizione è stata data dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e sue successive modificazioni.
c) Per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e ai commi 346 (installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria) e 347 (sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) del medesimo articolo 1, non é richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296(certificazione energetica).
Dal canto suo, l’art. 29, c. 6, del D.L. n. 185/2008 prevede – per quanto posto a carico dei contribuenti1 - l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione telematica nei termini e modi stabiliti dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009. Tale Provvedimento ha approvato, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione - da trasmettere entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui sono state sostenute spese di riqualificazione energetica esclusivamente per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta - volto a consentire il monitoraggio dell’onere a carico del bilancio erariale, per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione d’imposta de qua2.
Le modifiche introdotte dal D.L. n. 63/2013 e dalla legge di conversione n. 90/2013 non hanno modificato i limiti di importo della detrazione già previsti dalla legge con riferimento alle singole categorie di interventi. Tuttavia, l’avere elevato dal 55% al 65% la percentuale della detrazione, mantenendo fermo l’importo massimo della stessa, comporta automaticamente una riduzione del limite della spesa ammessa al beneficio. Trattasi, comunque, di limiti elevati che, in genere, risultano capienti rispetto alle spese che si sostengono.
Importi massimi delle detrazioni e corrispondenti tetti di spesa prima e dopo il 6 giugno 2013 (in euro):
- riqualificazione energetica di edifici: 100.000 (55% di 181.818,18; 65% di 153.846,15);
- involucro edifici: 60.000 (55% di 109.090,90; 65% di 92.307,69);
- pannelli solari per acqua calda: 60.000 (55% di 109.090,90; 65% di 92.307,69);
- impianti di climatizzazione invernale e scaldacqua: 30.000 (55% di 54.545,45; 65% di 46.153,84 euro).
E’ opportuno segnalare che la detrazione continua a essere applicabile anche agli impianti di riscaldamento a pompe di calore ad alta efficienza, agli impianti geotermici a bassa entalpia e agli scaldacqua a pompa di calore: la loro esclusione, disposta dal D.L. 63/2013, è stata soppressa dalla legge di conversione.
Ricordiamo che i limiti massimi della detrazione, per le singole categorie di interventi, sono riferiti a ciascuna unità immobiliare e presentano, pertanto, margini in genere ampi in termini di capienza, anche perché a ogni categoria di intervento compete una autonoma detrazione: così, ad esempio, se il proprietario di una unità immobiliare decide di installare un pannello solare per produrre acqua calda a servizio della stessa, nonché di sostituire la caldaia e i serramenti potrà fruire della detrazione per ciascuna delle spese sostenute per le varie categorie di intervento, applicando a ognuna delle tre spese la percentuale di legge (55% fino al 5 giugno 2013; 65% dopo tale data) fruendo così in modo autonomo delle detrazioni per ciascuna di esse entro i rispettivi limiti sopra richiamati:
La detrazione in concreto spettante deve essere poi suddivisa fra i vari soggetti (possessori e detentori) che partecipano alla spesa in ragione dell’onere rispettivamente sostenuto.
Inoltre, qualora gli interventi siano posti in essere su più unità immobiliari, per ciascuna di esse il bonus compete in modo autonomo.
Il fatto che il bonus sia riconosciuto in forma di detrazione può, naturalmente, trovare un ostacolo nella circostanza che, affinché la detrazione possa essere in concreto fruita – per decimi – dal singolo avente diritto, è necessario che lo stesso abbia, nei vari anni, un’imposta lorda (IRPEF o IRES) a proprio carico non inferiore al decimo della detrazione spettantegli.
Merita inoltre di essere ricordata una ulteriore importante regola: se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sulla stessa unità immobiliare, nel limite massimo di detrazione si devono ricomprendere anche gli importi degli anni precedenti.
Per quanto riguarda gli interventi effettuati nei condominii la Guida dell’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (edizione di giugno 2013, pag. 17) formula la seguente importante precisazione di carattere interpretativo: anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo della detrazione deve essere riferita a ciascuna unità immobiliare che compone l’edificio tranne nelle ipotesi in cui l’intervento si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio. In quest’ultimo caso, l’ammontare massimo deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.
Giova ricordare come, invece, per la detrazione rivolta al recupero edilizio, nel caso di titolarità, da parte di un condomino, di più appartamenti nell’edificio, il limite massimo di spesa (dal 26 giugno 2012 euro 96.000 con una percentuale del 50%; in precedenza euro 48.000 con una percentuale del 36%) relativo ai lavori sulle parti comuni sia stato considerato dall’Agenzia delle Entrate riferibile a ciascuna abitazione (risoluzioni n. 124/E/2007 e n. 19/E/2008).
4. Tipologie di fabbricati e immobili di impresa
A differenza della detrazione per il recupero edilizio, quella per il risparmio energetico è applicabile ai fabbricati di qualunque destinazione d’uso (non solo a quelli abitativi), anche rurali, e anche se posseduti da imprese, società o enti (circolare n. 36/E/2007), oltre che da persone fisiche, purché posti in essere su edifici già esistenti, o su parti di essi, o su unità immobiliari comunque esistenti (l’esistenza deriva dal fatto che il bene sia stato già dichiarato al Catasto); nel caso di immobili in leasing, la detrazione compete all’utilizzatore, anziché alla società concedente (art. 2, 2° comma, del D.M. 19 febbraio 2007).
Nelle successive risoluzioni n. 303 e n. 340 del 2008, peraltro, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicabilità della detrazione per il risparmio energetico agli immobili “merce” e a quelli destinati alla locazione, se posseduti da imprese, con ciò condizionando fortemente per tali soggetti l’ambito di applicazione dell’importante beneficio fiscale in discorso, di fatto restringendolo ai soli immobili strumentali direttamente utilizzati per l’esercizio dell’attività.
Le ragioni esposte dall’Agenzia a supporto della propria tesi (che non trova alcun preciso supporto né nella normativa, primaria o secondaria, né nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, approvate annualmente con Decreto Ministeriale) non sono apparse persuasive e hanno generato molte critiche, compendiate dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC) nella norma di comportamento dell’1 luglio 2012, n. 184.
Sul delicato tema è intervenuta, di recente, l’importante sentenza della Commissione Tributaria di Varese (sent. n. 94/1/13 del 27 maggio 2013, depositata il 21 giugno 2013), che ha pienamente accolto le ragioni di una società immobiliare, riconoscendo la spettanza della detrazione anche nel caso di fabbricati destinati alla locazione.
Tale orientamento – che auspichiamo si consolidi o, meglio ancora, che sia celermente recepito dall’Agenzia delle Entrate o formalizzato dallo stesso legislatore - può costituire un importante precedente al quale fare riferimento, da parte delle imprese, per applicare in modo più ampio la detrazione in esame.
5. Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili
E’ bene tenere presente anche che l’articolo 15 bis del D.L. 63/2013, introdotto in sede di conversione, ha istituito presso il Gestore dei Servizi Energetici SpA (G.S.E.) una banca data nazionale degli incentivi al fine di monitorare l'andamento, e i relativi costi, delle attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di settore.
In tale banca dati dovranno confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.
L’evoluzione prevista per le detrazioni per il risparmio energetico e per il recupero edilizio
L’articolo 15 del D.L. n. 63/2013, come integrato dalla legge di conversione, ha stabilito, con una importante norma di carattere programmatico, che le disposizioni di cui agli articoli 14 (detrazione sul risparmio energetico) e 16 (detrazione per il recupero edilizio) si applicano nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, da adottare entro il 31 dicembre 2013, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi.
Tra le predette misure e incentivi è compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove é stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi. Inoltre, nella definizione delle misure si dovrà tenere conto dell'opportunità di agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal decreto legge n. 63/2013, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l' efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici.
Quanto sopra, insieme alla stabilizzazione della detrazione per il risparmio energetico, delinea l’ulteriore evoluzione che i bonus fiscali per il recupero edilizio ed energetico potranno avere nel prossimo futuro.
Previsione di iniziative per favorire l’accesso al credito per gli interventi di recupero edilizio e di efficientamento energetico
L’articolo 16 bis dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 63/2013, promuova con l'Associazione bancaria italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.
Note
Nota 1
Altri adempimenti sono stati, infatti, previsti a carico dell’ENEA.
Nota 2
Si ricorda, inoltre, che entro 90 giorni dal termine dei lavori, identificabile con la data del collaudo laddove previsto, il contribuente deve inviare all’ENEA, telematicamente, apposita comunicazione corredata dalla documentazione prevista dalla legge in relazione alle varie tipologie di interventi (scheda informativa e/o attestato di certificazione o di qualificazione energetica. L’asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, attestante che gli interventi eseguiti sono conformi ai requisiti tecnici richiesti, in taluni casi (per finestre e infissi e per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 Kw) è sostituibile dalla certificazione dei produttori.
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