La Corte di cassazione ha ribadito ancora una volta nella sentenza n. 18184 del 29 Luglio 2013 l'importanza sempre maggiore che deve essere attribuita ai principi di reciproca collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente. La citata sentenza è stata emessa dalle Sezioni Unite mettendo fine a un doppio filone interpretativo nella specifica materia del periodo di 60gg. richiesto per legge (n.212/2000) tra la fine di un ispezione e l'emissione dell'avviso di accertamento volto proprio a garantire il diritto di difesa del cittadino, chiarendo che l'urgenza, unico criterio che permette l'inosservanza del termine, deve essere concreta e sostanziale , non meramente enunciata nell'avviso stesso.
Nello specifico dunque si è statuito il seguente principio di diritto: in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretata nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni nel caso di accesso,ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività - determina di per sé la illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, tranne per i casi di concret e motiva urgenza. Tale garanzia, sottolinea la Suprema Corte costituisce primaria espressione dei principi di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.
La sentenza sottolinea inoltre come il vizio invalidante non consiste nella semplice omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di tale requisito ( l'unico che permette l'inosservanza del termine di 60gg.), la cui ricorrenza deve essere provata dall'Ufficio nella concreta fattispecie riferita proprio all'epoca dell'emissione dell'avviso.
IL CASO
Sulla base di un processo verbale di constatazione, redatto il 17 settembre 2004 dai funzionari dell'Agenzia delle entrate di Palermo, venne emesso a carico della società X, notificato in data 12 ottobre 2004, un avviso di recupero relativo a credito di imposta che l'Ufficio asseriva essere stato indebitamente utilizzato per investimenti in aree svantaggiate, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000.
La società contribuente impugnò l'avviso, contestando la legittimità dell'atto innanzitutto per violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, in quanto lo stesso era stato emesso prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di constatazione; lamentò, poi, errori di calcolo nella determinazione dell'importo indicato in recupero.
La Commissione tributaria provinciale di Palermo accolse il ricorso, rilevando che l'avviso di accertamento era stato notificato dopo soli venticinque giorni dalla redazione del processo verbale di constatazione e che non era stata in alcun modo indicata la particolare e motivata urgenza che avrebbe potuto giustificare la notifica dell'atto impugnato prima del termine di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12.
L'appello proposto dall'Agenzia delle entrate è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia.
Il giudice d'appello ha rilevato, innanzitutto, a fondamento della decisione, che l'avviso di recupero del credito di imposta è "un tipico atto di accertamento", in quanto le attività di accertamento sono qualificabili come "quel complesso di attività poste in essere dall'Amministrazione Finanziaria per controllare il verificarsi o meno della fattispecie legale", e nel caso in esame l'Ufficio aveva effettuato una fase ispettiva tendente ad accertare la sussistenza dei presupposti voluti dalla legge perché il contribuente fruisca del diritto al credito.
Ha poi osservato che, dal testo della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, "possono individuarsi tre distinte posizioni soggettive:
1. diritto del contribuente di comunicare osservazioni e richieste;
2. obbligo degli uffici di valutare le osservazioni e richieste comunicate dal contribuente;
3. obbligo degli stessi Uffici di motivare l'avviso di accertamento con specifico riferimento alle osservazioni e richieste comunicate dal contribuente con conseguente nullità dello stesso in caso di omessa motivazione".
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12 PAGG.