Nel caso in cui il contribuente effettui, a causa di un errore materiale o di calcolo, un carente versamento delle somme dovute per il perfezionamento dell’accertamento con adesione è possibile da parte dell’Ufficio, ritenere valido e perfezionato l’istituto, attraverso la successiva integrazione del versamento incompleto, da parte del contribuente.
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