La citata pronuncia rappresenta un precedente importante che può rafforzare la posizione del contribuente in un’eventuale istanza di rimborso. Analizziamo, pertanto, il contenuto della sentenza citata partendo da una breve premessa sul presupposto impositivo dell’Irap.
Il presupposto impositivo dell’Irap
Il presupposto affinché sia dovuta l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap), è: “l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi“ (art. 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997).
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