Lo
spesometro (più propriamente detto comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini Iva)
relativo al periodo d'imposta 2012, con scadenza il 30.04.2013,
era stato sospeso dall'Agenzia delle Entrate con
comunicato stampa del 15.04.2013 in attesa dell'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia stessa,
che avrebbe dovuto attuare le disposizioni semplificative previste dal D.l. 16/2012. Il provvedimento è stato pubblicato il 2 agosto 2013, e ad esso è stato allegato il nuovo modello di comunicazione.
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Dati da comunicare
L'obbligo di comunicazione dello spesometro è stato semplificato a partire dalle operazioni relative al 2012, infatti:
- per le operazioni con obbligo di emissione della fattura, la comunicazione va effettuata a prescindere dal relativo ammontare (è stata eliminata infatti la soglia dei € 3.000);
- per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura, resta invece confermato il limite di 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA, e l’obbligo di distinta comunicazione per ciascuna operazione, attiva e passiva.
La soglia dei 3.600 euro, valida per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura, non vale se la fattura viene comunque emessa in sostituzione di altro idoneo documento fiscale. In questo caso, quindi, ogni operazione - anche inferiore alla soglia dei 3.600 euro - va comunicata. Tuttavia, in via transitoria (per le operazioni relative al 2012 e 2013) i commercianti al minuto, i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio potranno comunicare solo le fatture di importo pari o superiore a € 3.600, al lordo dell’IVA.
Lo spesometro valido anche per altre comunicazioni
Il provvedimento del 2.8.2013 prevede che il nuovo modello vada utilizzato anche:
- per gli acquisti di beni e servizi legati al turismo, di importo pari o superiore a 1.000 Euro, effettuati in contanti da persone fisiche non residenti e di cittadinanza diversa da quelle italiana e da quella di altri Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio economico Europeo (art. 3 comma 2-bis del D.l. 16/2012);
- a decorrere dalle operazioni relative al 2012, dagli operatori che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto;
- a partire dalle operazioni annotate dall'1 ottobre 2013, per gli acquisti da operatori economici di San Marino. La comunicazione (ex art. 16 comma c del D.M. 24/12/1993) dovrà essere inviata in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione;
- a partire dalle operazioni effettuate dall'1.10.2013, per le operazioni con soggetti residenti, domiciliati o con sede in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato (c.d. black-list), rispettando i termini indicati nell'articolo 3 del Dm 30.03.2010 (quindi entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, che può essere mensile o trimestrale).
Compilazione analitica o aggregata
Con il nuovo modello approvato con il provvedimento del 2.8.2013 il contribuente potrà scegliere tra due modalità di compilazione: analitica (operazione per operazione) o aggregata. L'opzione, una volta scelta, è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, ed anche in caso di invio sostitutivo.
L'invio dei dati in forma aggregata, tuttavia, non è consentito per:
- gli acquisti da operatori economici sammarinesi;
- gli acquisti e le cessioni da/nei confronti dei produttori agricoli di cui all'art. 34, 6° comma del D.p.r. 633/72;
- le comunicazioni delle vendite a extracomunitari in contanti sopra i mille euro.
Termini e modalità di invio
Il termine di invio dello spesometro per il periodo 2012 è:
- 12 novembre 2013 per i soggetti Iva che liquidano l'imposta su base mensile;
- 21 novembre 2013 per gli altri.
Per lo spesometro relativo al 2013 e per gli anni successivi la scadenza è fissata al:
- 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento per i soggetti mensili;
- 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento per gli altri.
Il modello di comunicazione è disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle entrate, e deve essere inviato telematicamente attraverso i canali Entratel o Fisconline, utilizzando l'apposito software messo a disposizione dall'Agenzia, che permette di verificare la congruenza dei dati con quanto indicato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento attuativo del 2.8.2013.
Il modello si considera trasmesso nel momento in cui la fase di ricezione del file da parte dell'Agenzia delle Entrate è completata. L'attestazione dell'avvenuta ricezione avviene mediante il rilascio di una ricevuta, generalmente entro i 5 giorni lavorativi successivi all'invio.