Il reverse charge, o regime dell'inversione contabile, è disciplinato dall'art. 17 comma 6 lettera a) del DPR 633/72, il quale dispone che il meccanismo del reverse charge si applica “alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore”. Il meccanismo dell'inversione contabile, dunque, si applica limitatamente alle prestazioni rese nel settore edilizio e si concretizza nel fatto che il subappaltatore emette la propria fattura verso l'appaltatore senza l'applicazione dell'Iva.
L'appaltatore, a sua volta, deve integrare la fattura ricevuta indicando in essa l'aliquota e la relativa imposta. La fattura andrà registrata nei libri contabili e, ai fini Iva, l'imposta sarà registrata contestualmente nel registro degli acquisti e delle vendite.
La prima verifica richiesta dalla legge riguarda l'appartenenza dell'appaltatore e del subappaltatore alle imprese che operano nel campo dell'edilizia. Per effettuare questa verifica, l'Agenzia delle Entrate...
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