Con la CM 16/2013 l’Agenzia fornisce
indicazioni di carattere generale
sul momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche e sui
connessi adempimenti ai fini Iva nonché risponde a specifici interrogativi concernenti il settore dei
servizi di telecomunicazione.
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Prestazioni di servizi generiche: principi generali
Per le prestazioni di servizi cd “generiche” (art. 7-ter, DPR 633/72) il momento “di effettuazione” della prestazione è individuato:
- regola generale: nel momento di ultimazione della prestazione;
- deroga: con la data di pagamento del corrispettivo, se prima del momento di ultimazione della prestazione risulta pagato (in tutto o in parte) il corrispettivo.
Anticipazione del momento di effettuazione
Se prima dell’ultimazione della prestazione è pagato (in tutto o in parte) il corrispettivo, la prestazione si intende effettuata:
- alla data del pagamento;
- limitatamente all'importo pagato.
Servizi periodici o continuativi
Per le operazioni di carattere periodico e continuativo rese/ricevute da/a soggetti passivi non stabiliti nel territorio italiano (UE e extra-UE) il momento di effettuazione della prestazione va identificato con la data di maturazione dei corrispettivo ovvero il 31/12 di ciascun anno, fino all’ultimazione della prestazione, se la stessa è effettuata:
- per un periodo superiore ad 1 anno;
- senza che siano maturati pagamenti (anche parziali) nel medesimo periodo.
Prestazioni erogate in unica soluzione o periodiche
In merito alla distinzione tra prestazioni erogate in un’unica soluzione e prestazioni continuative o periodiche, l’Agenzia ha precisato che il contenuto e la finalità dell’obbligazione contrattuale sono determinanti:
- per la qualificazione e la durata della prestazione;
- per l’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione, laddove i servizi siano scambiati con soggetti passivi non stabiliti in Italia.
Nel nostro ordinamento, infatti, si distinguono i contratti che prevedono l’esecuzione unica o istantanea della prestazione e i contratti in cui la prestazione è distribuita o reiterata nel tempo, per i quali, cioè, la durata è elemento essenziale per la determinazione della prestazione.
Qualora si determini uno sfasamento temporale tra ultimazione della prestazione e conoscenza dell’ultimazione stessa da parte del committente, la circolare precisa che: “saranno i documenti scambiati tra le parti.. ad avere un ruolo determinante in ordine alla tempistica degli adempimenti contabili che il committente/prestatore dovrà effettuare ai fini dell’assolvimento dell’imposta”.
Un problema particolare, si pone poi, qualora la prestazione sia ultimata, ma il corrispettivo non sia ancora determinabile perché la relativa quantificazione dipende da elementi fattuali non ancora realizzati e, quindi, non conosciuti dalle controparti alla data di effettuazione dell’operazione.
In tale caso, secondo la CM 16/2013 rileva il momento in cui saranno noti i predetti elementi che permettono di determinare il corrispettivo: “purché i particolari criteri di individuazione del momento di ultimazione della prestazione o di maturazione del corrispettivo siano preventivamente stabiliti in sede contrattuale”.
Solo in tale momento sorgerà l’obbligo di assolvimento dell’imposta, salvo, naturalmente, che per eventuali acconti di prezzo già corrisposti.
Regime sanzionatorio
Per quanto riguarda eventuali sanzioni relative l’integrazione della fattura o l’emissione dell’autofattura anteriormente all’effettuazione della prestazione, l’Agenzia contempla due ipotesi.
Una prima ipotesi riguarda l’integrazione anticipata della fattura ricevuta dal prestatore UE; in tal caso, il committente nazionale avendone l’obbligo non è sanzionato per l’anticipata integrazione della fattura.
Una seconda ipotesi riguarda il caso di un’autofattura anticipata, prevista esclusivamente quando il committente non ha ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 46, DL 331/93).
Al di fuori di quest’ultima ipotesi, la circolare esclude l’applicazione di sanzioni nei confronti del committente se emette l’autofattura prima dell’effettuazione della prestazione per obiettive condizioni di incertezza in relazione all’individuazione del momento impositivo, ovvero per un errore scusabile nella sua determinazione.