La rivalutazione di terreni e partecipazioni è un'iniziativa del legislatore ormai "frequente", anche se mai entrata a regime. L'esordio è stato nel lontano 2002, e poi negli anni è stata riproposta più volte. A cambiare sono solo i tempi, in particolare le date di possesso dei beni e i termini di scadenza di pagamento dell'imposta sostitutiva e di redazione della perizia di stima dei beni. Quest'anno alla data del 1° luglio si accavallano le scadenze di due rivalutazioni diverse, una prevista dal Decreto sviluppo 2011 e l'altra dalla Finanziaria 2013.
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L'iter da seguire per rivalutare
La rivalutazione di terreni edificabili e terreni con destinazione agricola, e partecipazioni in società non quotate consente di rideterminare il costo di acquisto di tali beni, posseduti ad una certa data, riducendo così la plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione. Può essere utilizzata dai contribuenti che, in caso di cessione, realizzerebbero potenzialmente un reddito diverso, quindi che sono al di fuori del regime d'impresa.
Per rivalutare occorre innanzitutto il possesso dei beni ad una certa data, prevista di volta in volta dalla legge al momento della riapertura dei termini. E' poi necessario far redigere una perizia di stima, entro i termini indicati dalla legge, che attesti il nuovo valore dei beni. La perizia dovrà essere redatta da soggetti diversi a seconda del bene oggetto di rivalutazione:
- per i terreni i professionisti incaricabili sono ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, periti iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34;
- per le partecipazioni invece sono dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori legali dei conti, periti iscritti alla CCIAA ex RD n. 2011/34
Infine occorre versare l'imposta sostitutiva entro una determinata data, stabilita dalla legge, pari al:
- 4% dell'intero valore rivalutato dei terreni o delle partecipazioni qualificate
- 2% dell'intero valore rivalutato delle partecipazioni non qualificate
L'imposta può essere versata in unica soluzione o in tre rate annuali (seconda e terza maggiorate degli interessi del 3% annui), e il pagamento consente di perfezionare la rivalutazione. Ciò significa che il mancato o ritardato pagamento dell'intero importo o della prima rata non permette di utilizzare il valore rivalutato ai fini del calcolo della plusvalenza.
La scadenza del 1° luglio
Le due più recenti riaperture dei termini per la rivalutazione sono state effettuate dal Decreto sviluppo 2011, per i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2011, e dalla finanziaria 2013 per i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2013.
Il 1° luglio 2013, per queste due rivalutazioni, scade il termine di versamento dell'imposta sostitutiva, in particolare:
- la prima o unica rata della rivalutazione prevista dalla finanziaria 2013,
- la seconda rata (di tre) della rivalutazione prevista dal Decreto sviluppo 2011.
Legge
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Terreni e partecipazioni posseduti alla data del
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Termini di redazione perizia
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Termini di versamento imposta sostitutiva
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Unica soluzione o 1a rata
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2a rata
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3a rata
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Decreto sviluppo 2011
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1° luglio 2011
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02.07.2012
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02.07.2012
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01.07.2013
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30.06.2014
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Finanziaria 2013
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1° gennaio 2013
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01.07.2013
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01.07.2013
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30.06.2014
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30.06.2015
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Il versamento in Mod. F24
Per il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24 (con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva), restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, ossia:
- 8055 per le partecipazioni;
- 8056 per i terreni.
Come anno di riferimento, nel modello F24, deve essere indicato l’anno "2011" se ci si riferisce alla rivalutazione del Decreto sviluppo 2011, o “2013” se ci si riferisce alla rivalutazione della Finanziaria 2013.