Non è affatto agevole, per coloro che si occupano di Imposta di Registro , individuare tra le fattispecie concrete delle clausole negoziali, i presupposti per l’applicazione dell’art. 21 TUR in materia di tassazione degli atti.
La recente circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 ha affrontato la questione riproponendo integralmente le osservazioni rese con un precedente documento di prassi , circolare 44/E del 7 ottobre 2011, frutto del lavoro congiunto tra l’Agenzia ed il Consiglio Nazionale del Notariato.
La norma infatti è stata interpretata alla luce delle Sentenze della Corte di Cassazione n. 10789\2004 e 10180\2009 in cui si ravvisava che le singole disposizioni contenute nell’atto rilevano autonomamente, solo qualora ciascuna di esse sia espressione di una autonoma capacità contributiva. Per comprendere il senso delle argomentazioni in esame dobbiamo individuare nelle disposizioni negoziali cui si compone l’atto, quelle dotate di contenuto economico che concretizzano un indice di capacità contributiva.
Nel caso in cui siano presenti più disposizioni di contenuto economico apprezzabile, occorre...
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