Come di consueto, nell’ambito del modello Unico SC 2013, i soggetti IRES dovranno indicare i dati relativi al calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’art.96 del TUIR. Tale disposizione stabilisce infatti che, per i soggetti IRES, gli interessi passivi sono integralmente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del risultato operativo lordo (ROL) derivante dai valori del Conto economico. Le eventuali eccedenze di ROL non utilizzate e le eccedenze di interessi passivi non dedotti nell’esercizio sono riportabili, nei successivi esercizi, senza limiti di tempo.
Per il calcolo del ROL occorre procedere come segue:
ROL “rettificato” = (Valore della produzione – costi della produzione)
+ Ammortamenti di beni immateriali (B10 a) + beni materiali (B10 b)
+ Canoni di leasing di beni strumentali (quota parte del B8)
Ai fini dell’applicazione del ROL assumono rilevanza gli interessi passivi nonché gli oneri ed i proventi assimilati, derivanti da:
- contratti di mutuo
- contratti di locazione finanziaria
- emissione di obbligazioni e titoli similari
- ogni altro rapporto avente causa finanziaria.
Rientrano nell’ambito di applicazione degli interessi passivi anche tutti quei costi relativi ad operazioni aventi causa finanziaria e, quindi, ogni interesse ed onere collegato alla messa a disposizione di una provvista di denaro, titolo o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e per cui è prevista una remunerazione.
Tuttavia, nel procedimento di determinazione degli interessi deducibili occorre confrontare l’ammontare degli interessi passivi con quello degli interessi attivi.
Pertanto, oltre agli interessi tipicamente finanziari (su finanziamenti, ecc.) rilevano anche:
- gli interessi attivi su prestiti a dipendenti
- gli interessi sui crediti commerciali (sia impliciti che espliciti)
- gli interessi attivi “virtuali” ricollegabili al tardivo pagamento dei corrispettivi da parte di pubbliche amministrazioni.
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Riporto dell'eccedenza del ROL
A partire dal 2010, la quota di ROL prodotta e non sfruttata per la deduzione degli interessi passivi di competenza:
- può incrementare il ROL dei periodi d’imposta successivi
- senza alcun limite temporale.
Al riguardo, l’Agenzia nella CM 19/2009 ha precisato che:
- in presenza di interessi passivi netti indeducibili (al netto degli interessi attivi) il mancato utilizzo dell’eccedenza di ROL riportata dagli anni precedenti comporta:
- l'impossibilità di utilizzare tale eccedenza negli anni successivi (per una quota pari agli interessi passivi indeducibili)
- la perdita dell’eccedenza utilizzabile (ma di fatto non utilizzata) in compensazione.
- l’eccedenza di ROL riportata dovrà essere prioritariamente utilizzata per “compensare” gli interessi passivi netti indeducibili di periodo o riportati da periodi pregressi
- non è possibile riportare contemporaneamente agli anni successivi l’ eccedenza di ROL e gli interessi passivi indeducibili di periodo.
Il riporto “in avanti” dell’eccedenza di ROL è, infatti, consentito solo:
- in mancanza di interessi passivi netti (sia di periodo che da anni precedenti)
- nel caso in cui gli interessi passivi netti siano di ammontare inferiore alla disponibilità di ROL (ROL di periodo + eccedenza ROL da anni precedenti).
Tuttavia, in entrambi i casi l’eccedenza di ROL riportata dovrà essere compensata alla prima occasione utile (ovvero nel primo esercizio in cui si manifesterà un’eccedenza degli interessi passivi di periodo su quelli attivi).
Si ricorda, inoltre, che l’Agenzia con la C.M. 38/2010 ha stabilito che l’eccedenza degli interessi attivi rispetto a quelli passivi in un determinato esercizio può essere utilizzata per compensare eventuali interessi passivi indeducibili in precedenti esercizi e riportati in avanti. In particolare, gli interessi passivi indeducibili pregressi che trovano capienza negli interessi attivi di periodo, possono essere dedotti indicando il relativo ammontare nel rigo RF54, utilizzando il codice 13. Mentre, gli interessi passivi eccedenti quelli attivi, devono essere riportati nel rigo RF118 per essere sottoposti al test di deducibilità del ROL.