L'art. 19 della l. 576/1980, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero. L'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale si riferisce solo al primo caso ovvero se la dichiarazione è stata omessa , mentre, nel secondo caso, di dichiarazione non conforme al vero , il decorso è comunque da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione alla cassa previdenziale delle dichiarazione stessa.
IL CASO
La Corte d'Appello, confermando la pronuncia del Tribunale, ha ritenuto prescritto il credito contributivo azionato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense nei confronti dell'avvocato, relativamente ai redditi percepiti dal professionista nell'anno 1987, sul rilievo che il termine di prescrizione, anche in ipotesi di comunicazione di dati reddituali non conformi al vero, decorre, ai sensi dell'art. 19 legge n. 576 del 1980, dalla trasmissione della dichiarazione prevista dagli art. 17 e 23 della stessa legge.
Avverso tale sentenza la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense hanno proposto ricorso in cassazione, fondato su tre motivi, ricorso che è stato rigettato.
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