Speciale Pubblicato il 24/05/2013

Tempo di lettura: 2 minuti

Tassa sulle barche entro il 31 maggio 2013

di Gesuato Elisabetta

La tassa sulle barche deve essere pagata dai possessori di imbarcazioni di lunghezza superiore a 10 metri, residenti in Italia, con Modello F24 elementi identificativi, utilizzando il codice tributo 3370, o in alternativa mediante bonifico bancario.



La tassa sulle barche compie un anno, l'anno scorso entro il 31 maggio scadeva infatti il primo versamento della tassa.
L’importo versato entro il prossimo 31 maggio si riferisce al periodo 1.5.2013-30.04.2014, e nel caso in cui il presupposto per l’applicazione della tassa dovesse verificarsi successivamente al 1° maggio 2013 (ad esempio perché l'imbarcazione viene acquistata successivamente), l’importo sarà dovuto entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Importi da versare

La tassa sulle barche è dovuta per tutte le unità da diporto – imbarcazioni e navi- di lunghezza superiore ai 10 metri, possedute o detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dal Paese di immatricolazione dell’imbarcazione.
Gli importi della tassa sono stabiliti nelle seguenti misure, in funzione della lunghezza dell’imbarcazione:
lunghezza scafo
(in metri)
tassa (in €)
Fino a 10
0
da 10,01 a 12
800
da 12,01 a 14
1.160
da 14,01 a 17
1.740
da 17,01 a 20
2.600
da 20,01 a 24
4.400
da 24,01 a 34
7.800
da 34,01 a 44
12.500
da 44,01 a 54
16.000
da 54,01 a 64
21.500
superiore a 64
25.000
La tassa è ridotta della metà:
La tassa è ridotta:
Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.

Come pagare la tassa

La tassa sulle unità da diporto va versata con il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 39/E del 24.04.2012:
CODICE TRIBUTO
DESCRIZIONE
3370
Tassa sulle unità da diporto
8936
Sanzione – tassa sulle unità da diporto
1931
Interessi – tassa sulle unità da diporto
I soggetti che non possono utilizzare il modello F24, possono eseguire il versamento con un bonifico in euro, a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando:
L’omesso, tardivo o parziale versamento della tassa è soggetto alla sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300% dell’importo non versato.
Resta la possibilità per il contribuente di beneficiare, ricorrendone le condizioni, dell’istituto del ravvedimento operoso.


TAG: Versamenti delle Imposte