Con l’art. 24 bis ( del citato Decreto ), volto ad introdurre ed applicare le “Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center”, si introducono i seguenti principi:
1) le misure, evidenziate nei punti che seguono, valgono per le imprese che svolgono attività di call center con almeno 20 dipendenti;
2) se l’impresa call-center intende trasferire l’attività all’estero, deve dare comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ameno 120 giorni prima del trasferimento; tale comunicazione deve contenere, anche, i nominativi dei lavoratori coinvolti;
3) l’impresa, sia nel caso di trasferimento sia che operi già all’estero, deve dare comunicazione all’Autorità Garante....
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