Ai fini delle imposte sui redditi, è possibile, per le imprese e gli esercenti arti e professioni, dedurre i costi delle auto e degli altri veicoli utilizzati nell’esercizio d’impresa, arte o professione. Si tratta delle spese relative a:
- acquisto/acquisizione;
- carburanti e lubrificanti;
- tassa di proprietà;
- assicurazione RC auto;
- pedaggi autostradali;
- custodia;
- manutenzioni e riparazioni non incrementative;
- Iva indetraibile corrisposta al momento dell’acquisto delle autovetture.
Dal 1° gennaio 2013 la deducibilità delle auto aziendali si è ridotta notevolmente per effetto di due interventi normativi, la Riforma del Lavoro Fornero e la Legge di Stabilità 2013. L'Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire chiarimenti con la Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013.
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Gli interventi normativi sulla deducibilità delle auto
La Riforma del Lavoro Fornero (art. 4, comma 72, Legge n. 92/2012) ha modificato l’art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, diminuendo:
- dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità dei costi dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti;
- dal 40% al 27,5% la percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni (non come beni strumentali).
Entrambe le modifiche sarebbero dovute entrare in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (18.07.2012), quindi dal 2013 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.
Tuttavia, prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, la percentuale del 27,5% di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali prevista dalla Riforma del mercato del Lavoro, è stata ulteriormente abbassata al 20% ad opera della Legge di Stabilità 2013 (art. 1, comma 501, Legge n. 228/2012), sempre a partire dal 1° gennaio 2013. Da tale data, quindi, almeno per quanto riguarda i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la percentuale di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali è passata direttamente dal 40% al 20%, senza passare per la misura intermedia del 27,5% inizialmente prevista dalla Riforma del lavoro.
La Legge di Stabilità 2013 non ha, invece, modificato la percentuale di deducibilità dei costi dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti stabilita dalla Riforma Fornero, che quindi è confermata al 70% dal 1° gennaio 2013.
TIPO DI VEICOLO
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Deducibilità costi
fino al 2012
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Deducibilità costi
dal 2013
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VEICOLI AZIENDALI
(NON utilizzati esclusivamente come
beni strumentali)
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40%
entro i seguenti
limiti max. di spesa relativamente al
costo di acquisto/acquisizione:
¨ in caso di acquisto o leasing:
ü € 18.075,99 (ragguagliati ad anno in caso di leasing), per autovetture e autocaravan;
ü € 4.131,66 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i motocicli;
ü € 2.065,83 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i ciclomotori;
¨in caso di locazione o noleggio:
ü € 3.615,20 (ragguagliati ad anno),per autovetture e autocaravan;
ü € 774,69 (ragguagliati ad anno) per i motocicli;
ü € 413,17 (ragguagliati ad anno) per i ciclomotori.
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20%
entro gli stessi
limiti max. di spesa
previsti in passato relativamente al costo di acquisto/acquisizione
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VEICOLI CONCESSI
IN USO PROMISCUO
AI DIPENDENTI
(per la maggior parte del periodo d'imposta)
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90%
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70%
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VEICOLI UTILIZZATI
DA AGENTI E
RAPPRESENTANTI
DI COMMERCIO
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80%
(nel limite max di spesa di
€ 25.822,84 relativamente al
costo di acquisto/acquisizione)
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80%
(nel limite max di spesa di
€ 25.822,84 relativamente al
costo di acquisto/acquisizione)
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VEICOLI UTILIZZATI
ESCLUSIVAMENTE COME
BENI STRUMENTALI
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100%
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100%
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VEICOLI ADIBITI
AD USO PUBBLICO
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100%
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100%
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I recenti chiarimenti delle Entrate
Di recente, la Circolare "omnibus" dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 3 maggio 2013, ha fornito chiarimenti sulle novità apportate alla disciplina delle auto, precisando che le novità si applicano "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2013".
La Circolare interviene, poi, in tema di determinazione degli acconti d'imposta 2013 da versare a giugno/luglio in sede di dichiarazione dei redditi (UNICO 2013), evidenziando che essi dovranno essere ricalcolati assumendo, come imposta del periodo precedente (metodo storico) quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni, cioè come se le nuove regole fossero state in vigore nel 2012. In sostanza, occorrerà rideterminare virtualmente l'imponibile Irpef/Ires storico di UNICO 2013, operando la deduzione dei costi delle auto non assegnate ai dipendenti al 20% (in luogo del 40%) e di quelle assegnate ai dipendente al 70% (in luogo del 90%).
In merito, l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 12/E/2013, ritiene, per ragioni di ordine logico - sistematico, che la determinazione degli acconti dovuti per il 2013 con il metodo storico debba essere effettuata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove percentuali di deducibilità, ovvero:
- 20% per i veicoli delle imprese non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali;
- 20% per i veicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni, ricordando ancora una volta che se l'attività artistica o professionale è svolta:
- in forma individuale, la deducibilità del 20% si applica per un solo veicolo;
- sotto forma di società semplice o di associazione, la deducibilità del 20% si applica per un solo veicolo per ogni socio o associato;
- 70% per i veicoli aziendali assegnati in uso promiscuo ai dipendenti.