Il Decreto salva Italia (D.L. n. 201/2011), pur non prevedendo una vera e propria patrimoniale, ha introdotto alcune imposte che vanno a tassare i beni di lusso posseduti dai contribuenti. Si tratta, in particolare, delle seguenti imposte:
- l'addizionale regionale alla tassa automobilistica, detta anche "superbollo", da applicare alle auto aventi potenza superiore a 185 kW;
- la tassa sulle imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a 10 metri;
- l'imposta erariale sugli aeromobili privati.
A queste si è poi aggiunta, per effetto della Legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012, l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, che è a carico del passeggero ma deve essere versata dal vettore.
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L'imposta erariale sugli aeromobili privati
Il decreto legge n. 201/2011 ha introdotto l’obbligo di versamento di un’imposta erariale sugli aeromobili privati immatricolati nel Registro aeronautico nazionale (secondo il codice della navigazione, per aeromobile si intende qualsiasi macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose). La tassazione interessa anche per gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall’Enac, la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre 45 giorni in via continuativa (non si considerano i periodi di sosta dell’aeromobile presso i manutentori nazionali che effettuano operazioni di manutenzione sull’aeromobile).
I soggetti tenuti a versare l'imposta sono i possessori a vario titolo dell'aeromobile, in particolare:
- proprietari;
- usufruttuari;
- acquirenti con patto di riservato dominio;
- utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.
L’imposta è dovuta al momento della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità ed è versata con riferimento all’intero periodo di validità di tale certificato (se il certificato ha validità inferiore ad un anno, l’imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo dell’importo annuale, moltiplicato per i mesi di validità del certificato).
Nel caso di aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’Enac, la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre 45 giorni in via continuativa, l’imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all’anno, l’imposta è dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti per ciascun mese a partire da quello dell’arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano.
Per il versamento dell’imposta occorre utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, riportando il codice tributo “3368”. Se si è impossibilitati ad utilizzare il modello F24, si può effettuare il versamento con un bonifico in euro a favore del bilancio dello Stato italiano (Capo 8 - Capitolo 1223), indicando:
- codice Bic: BITAITRRENT;
- causale del bonifico: generalità del contribuente tenuto al versamento, identificativo dell’aeromobile (marche di nazionalità e di immatricolazione), codice tributo e periodo di riferimento;
- Iban: IT35 Z010 0003 2453 4800 8122 300.
La misura dell'imposta è la seguente:
AEROMOBILI
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IMPOSTA
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aeroplani
con peso massimo
al decollo
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fino a 1.000 kg
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euro 0,75 al kg
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fino a 2.000 kg
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euro 1,25 al kg
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fino a 4.000 kg
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euro 4,00 al kg
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fino a 6.000 kg
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euro 5,00 al kg
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fino a 8.000 kg
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euro 6,65 al kg
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fino a 10.000 kg
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euro 7,10 al kg
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oltre a 10.000 kg
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euro 7,60 al kg
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elicotteri
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l’imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso, maggiorata del 50%
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alianti, motoalianti
e aerostati
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euro 450
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L’omesso o l’insufficiente pagamento dell’imposta comporta l’applicazione della sanzione prevista dal decreto legislativo n. 471/1997, pari al 30% dell’importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la suddetta sanzione è ridotta a un importo pari a un quindicesimo (2%) per ciascun giorno di ritardo.
Si applicano, inoltre, le disposizioni prescritte dal decreto legislativo n. 472/1997, compresa quella che consente il ricorso al ravvedimento operoso.
Gli argomenti della Circolare Settimanale per lo Studio n. 17 del 26 Aprile 2013
INDICE:
LA SETTIMANA IN BREVE
LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
Pagina 2
LE SCHEDE INFORMATIVE
NIENTE BOLLO PER LA SCIA
Con la risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2013, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'applicabilità o meno dell'imposta di bollo ad alcuni documenti, quali la dichiarazione cui sono tenute le imprese per iniziare, cessare o modificare un'attività produttiva (la c.d. SCIA).
Pagina 5
IL CMR ELETTRONICO O CARTACEO È PROVA DI CESSIONE INTRACOMUNITARIA
L’Agenzia delle Entrate, con un importante documento di prassi (Risoluzione n. 19/E del 25.03.2013), chiarisce che il CMR (Convention des Marchandises par Route) elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo, costituisce un mezzo di prova idoneo a dimostrare l'uscita della merce dal territorio nazionale.
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SOSPENSIONE DELLE RATE PER I MUTUI PRIMA CASA, DI NUOVO POSSIBILE DAL 27 APRILE
Dal 27 aprile è di nuovo possibile richiedere la sospensione delle rate dei mutui prima casa. E’ stato, infatti, sbloccato il Fondo di Solidarietà del MEF, che consente la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale.
Pagina 11
AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE
LA TASSAZIONE DEI BENI DI LUSSO
Nella nostra consueta rubrica, analizziamo le imposte che vanno a tassare i beni di lusso posseduti dai contribuenti, introdotte dal Decreto salva Italia (D.L. n. 201/2011) e dalla Legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012.
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PRASSI DELLA SETTIMANA
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 22
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 22
SCADENZARIO
SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 26.04.2013 AL 12.05.2013
Pagina 23