La Legge di Stabilità 2013 ha
riproposto per il biennio 2013 - 2014 la
detassazione dei premi di produttività erogati ai dipendenti del settore privato, introdotta per la prima volta nel 2008. In base alle regole attuative stabilite dal
D.P.C.M. 22.01.2013 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 29.03.2013), per il 2013 l'agevolazione consiste nell'applicazione di un’
imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali pari al
10% su un i
mporto massimo di "retribuzione di produttività" pari a
€ 2.500.
Per fruire della detassazione, inoltre, il lavoratore dipendente del settore privato deve aver conseguito nel 2012 un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel 2012 ad imposta sostitutiva.
Seppur apparentemente analoga a quella degli scorsi anni, la disciplina per il 2013 contiene, in realtà, novità sostanziali, che riguardano in particolare la nuova (e duplice) nozione di "retribuzione di produttività" e l'obbligo, per il datore di lavoro, di depositare i contratti presso la Direzione territoriale del Lavoro (DTL) territorialmente competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Viene così definito un meccanismo più restrittivo al fine di limitare l'utilizzo indiscriminato della detassazione.
Importanti chiarimenti sulla nuova disciplina sono stati forniti dalla
Circolare del Ministero del Lavoro n. 15 del 3 aprile 2013 per quel che concerne gli aspetti più prettamente giuslavoristici e dalla
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013 per quanto riguarda gli aspetti fiscali e applicativi.
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La doppia nozione di "retribuzione di produttività"
La detassazione è possibile ora solo a seguito della verifica dei nuovi vincoli introdotti dal D.P.C.M. 22.01.2013. In particolare, si dovrà fornire la “prova” che le somme erogate derivino da un effettivo aumento di produttività, competitività ed efficienza dell'impresa.
In particolare, l'art. 2 del decreto fornisce una doppia nozione di "retribuzione di produttività". Per essa, infatti, si intendono:
- le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione, che possono essere quindi anche incerti in quanto variabili in funzione dell'andamento dell'impresa;
o, in alternativa:
- le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle seguenti 4 aree di intervento:
- modifiche dell’articolazione dell’orario di lavoro, sia in relazione ad una programmazione mensile di variazioni della quantità di ore sia alla loro diversa collocazione temporale;
- programmazione aziendale più flessibile, mediante una programmazione aziendale anche non continuativa, dei periodi di ferie eccedenti le 2 settimane;
- introduzione di misure che abbiano il fine di rendere compatibile la tutela dei lavoratori con l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali all'attività lavorativa;
- individuazione di criteri di fungibilità delle mansioni e di implementazione delle competenze.
Come precisato nella Circolare del Ministero del Lavoro, le due nozioni di "retribuzione di produttività" possono coesistere all’interno del medesimo contratto collettivo e, quindi, è possibile dare esecuzione ad entrambe le fattispecie, pur sempre però nel rispetto del limite massimo di retribuzione agevolabile di € 2.500 previsto dal D.p.c.m.
L'obbligo di deposito dei contratti presso la DTL
In base alle nuove disposizioni (in particolare, all'art. 3 del D.p.c.m.), i datori di lavoro devono depositare i contratti presso la Direzione del Lavoro (DTL) territorialmente competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione, insieme all'autodichiarazione di conformità dell'accordo depositato alle disposizioni del D.p.c.m. Ciò consentirà al Ministero del Lavoro la raccolta ed il monitoraggio dei contratti depositati e al Governo di avere un confronto con le parti sociali entro il 30.11.2013 per valutare l'applicazione dei contratti e l'effettività idoneità delle disposizioni del D.p.c.m., anche al fine di orientare le successive determinazioni in materia.
Il Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 15/2013, ha precisato che, per i contratti già sottoscritti alla data del 13.04.2013 (15° giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 29.03.2013 del D.p.c.m.), la data entro la quale depositare i contratti e l'autodichiarazione è il 13.05.2013 (30° giorno successivo al 13.04.2013).