IL CASO
La fattispecie in questione trae origine dal ricorso al Tribunale di Napoli effettuato dal sig. D. R., il quale lamentava l’irregolarità dei contratti di lavoro da lui stipulati con una S.p.a., società di fornitura di lavoro temporaneo, (negli anni 2005-2006-2007), con le quali lo stesso era stato messo a disposizione delle Poste Italiane S.p.a come Porta lettere.
Lamentava che in realtà tali contratti fossero una somministrazione irregolare, sulla base degli art. 20, 21, e 27 del decreto legislativo n. 276/03 e pertanto il suo rapporto di lavoro con le Poste Italiane S.p.a, era di fatto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Secondo Poste Italiane, le ragioni che giustificavano il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro erano sufficientemente indicate ed esistenti. Inoltre, la reiterazione dei contratti di lavoro conclusi tra la SPA e il sig. D. R. non era soggetta a limiti normativi, poiché l’articolo 22 del decreto legislativo n. 276/03 esclude l’applicazione dell’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del decreto legislativo n. 368/01 a questo tipo di contratti.
Il Tribunale di Napoli ha ritenuto necessario sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte varie questioni pregiudiziali tra cui principalmente se la direttiva 1999/70 poteva essere applicata anche al rapporto di lavoro a termine tra lavoratore somministrato ed agenzia di lavoro interinale ovvero tra lavoratore somministrato ed utilizzatore.
Sul punto se da un lato il quarto comma del preambolo dell’accordo quadro statuisce che: "Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato, ad eccezione di quelli messi a disposizione di un’azienda utilizzatrice da parte di un’agenzia di lavoro interinale. È intenzione delle parti considerare la necessità di un analogo accordo relativo al lavoro interinale".
Dall’altro, dal punto 36 dell’ordinanza del 15 settembre 2010, Briot (C-386/09, Racc. pag. I-8471) emergerebbe che il rapporto di lavoro tra l’agenzia di lavoro interinale e il lavoratore interinale resterebbe soggetto all’accordo quadro, poiché la direttiva 2008/104 riguarda soltanto il rapporto di lavoro tra quest’ultimo e l’impresa utilizzatrice.
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