Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, l’art. 22 della L. 183/2011, c.d. Legge di stabilità 2012 ha previsto un particolare incentivo in favore dei contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2016.
La norma stabilisce per i datori di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a nove, lo sgravio totale dei contributi a loro carico per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per quelli successivi al terzo, resta confermata l’aliquota del 10%, fino alla scadenza del contratto di apprendistato. restano però esclusi da questo o sgravio i contratti di apprendistato instaurati con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Inoltre, a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2013”, resterà escluso il contributo (1,61%) relativo all’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).
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Il limite: aiuti "de minimis" del triennio
Secondo gli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la concessione dello sgravio contributivo previsto dall’art. 22 citato deve avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis". Per il Regolamento CE n. 1998/2006 gli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non devono superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
Per il settore del trasporto su strada invece, l’importo “de minimis” non deve superare i 100.000 euro, sempre nell'arco di tre esercizi. Nell’ambito del settore della produzione dei prodotti agricoli (Reg. CE 1535/2007) l’importo concedibile è, invece, di 7.500 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
Questo limite riguarda tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, ossia attività produttive di reddito di impresa e quelle di reddito di lavoro autonomo.
Per l’accesso allo sgravio contributivo, dunque le imprese sono tenute a presentare all’Inps apposita dichiarazione sugli aiuti “de minimis” attraverso la funzionalità Contatti del Cassetto previdenziale INPS aziende, selezionando l’oggetto “Assunzioni agevolate e gravi”, quindi “Apprendistato” e aggiungendo la dicitura “sgravio apprendisti 2012-2016”.Tale dichiarazione dovrà attestare che, nell’anno di stipula del contratto di apprendistato e nei due esercizi finanziari precedenti, non siano percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "de minimis” con la quantificazione esatta degli aiuti già ricevuti alla data della richiesta.
Nelle ipotesi di somministrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, al quale spetta, quindi, l’onere della dichiarazione.
Il requisito occupazionale
Per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti) va preso in considerazione il momento di costituzione del rapporto di apprendistato che deve rientrare i nell’arco temporale previsto dalla norma :dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.
Per le imprese di somministrazione di lavoro, si deve far riferimento al numero dei dipendenti dell’azienda "utilizzatrice", e non all’ organico dell’azienda "somministratrice".
Si ribadisce che, dal conteggio, vanno esclusi:
- gli apprendisti già in organico;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento ex D.lgs. n. 276/2003;
- i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991;
- i lavoratori somministrati, con riguardo all’organico dell'utilizzatore.
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