La S.C. nella sentenza 1110/2013 formula il seguente principio di diritto: l’onere di fornire la prova che l’operazione rappresentata in fattura non è mai stata posta in essere spetta all’Amministrazione Finanziaria che adduce la falsità del documento. Quanto al corretto assolvimento dell’onus probandi, la prova può esser fornita a mezzo di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. La giurisprudenza sia della Corte di Giustizia, sia della Corte di Cassazione ha fornito recenti importanti profili ricostruttivi della disamina in questione. Per questioni di ordine sistematico valutiamo i diversi profili, ai fini IVA, tributo armonizzato a livello Europeo, e IIDD.
Con la sentenza 21 giugno 2012, cause riunite C - 80/11 e C - 142/11 i giudici riconoscono al soggetto passivo la detrazione dell’IVA, poiché le eventuali irregolarità commesse sono addebitabili direttamente in capo all’emittente della fattura che ha eventualmente posto in essere l’evasione. Di converso, qualora il contribuente....
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