Speciale Pubblicato il 24/04/2013

Trasporto di merci su strada: i presupposti per chiedere il rimborso dell’IVA

di Dott.ssa Chiara Porrovecchio

La revisione del presupposto della territorialità dell’IVA avvenuta a seguito del recepimento delle Direttive Comunitarie 2008/8/CEE, 2008/9/CEE E 2008/117/CE, ha identificato il trasporto dei beni come rientrante nella disposizione di cui all’art. 7-ter DPR 633/72, che regola in generale le prestazioni di servizi, senza più distinzioni tra trasporto comunitario ed extracomunitario, salvo il caso di committente privato (non soggetto passivo) regolato dall’art. 7-sexies.



Secondo la normativa civilistica italiana il contratto di trasporto viene definito come il contratto mediante il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro. Nelle transazioni commerciali in genere, la consegna delle merci al vettore o ad un suo agente individua il soggetto che, per effetto di un contratto di trasporto stipulato, si obbliga a porre a disposizione dell’acquirente in buon ordine e nel luogo convenuto, la merce oggetto della stipulazione, con conseguente passaggio dei rischi dal mittente al vettore stesso.
Per i fini che qui ci proponiamo, ovvero l’identificazione di quelle operazioni che soddisfano il presupposto per la richiesta del rimborso dell’IVA, ci occupiamo delle sole operazioni B2B[3], ovvero di quelle operazioni poste in essere da committente e prestatore entrambi soggetti passivi di imposta. In particolare la Regola Generale (art. 7–ter) inerente la territorialità dell’imposta, è individuata nel "paese del Committente".

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