Il bilancio "in forma abbreviata" è disciplinato dall'art. 2435 - bis del Codice civile e permette, alle società che non hanno superato determinati parametri e che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, di fruire, nella redazione del bilancio medesimo, di una notevole semplificazione dei contenuti informativi, sia dello stato patrimoniale, che del conto economico e della nota integrativa.
Anche se il bilancio viene redatto in forma semplificata, esso deve comunque rispettare le clausole generali fissate dall'art. 2423 del c.c. per la redazione del bilancio, nel senso che deve risultare chiaro e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale.
Qualora, per avere una rappresentazione veritiera, si renda necessario integrare i dati forniti, tali informazioni complementari devono essere rese.
E' bene precisare che l'uso delle semplificazioni previste in caso di adozione del bilancio abbreviato è facoltativo, non obbligatorio. Pertanto è possibile, ad esempio, redigere in forma semplificata la Nota integrativa, ma non anche lo Stato patrimoniale ed il Conto economico, ottenendo in tal modo un bilancio “misto”.
E', inoltre, comunque consentita l’adozione della forma ordinaria. Quest’ultima può risultare opportuna, anche in mancanza del superamento dei parametri previsti, in considerazione della natura e complessità del soggetto cui il bilancio si riferisce.
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I parametri per l'adozione del bilancio in forma abbreviata
Possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società, che:
- NON abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati;
- nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, NON abbiano superato 2 dei seguenti limiti:
- Totale attivo Stato patrimoniale: € 4.400.000,00;
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000,00;
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.