La riforma Fornero (legge n. 92/2012) ha messo a regime la misura introdotta in via sperimentale dall’art. 19, comma 2 del decreto legge n. 185/2008. rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps e che versano l’aliquota piena del 27,72% .
Viene riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2013, una indennità del 7% (5% dal 2016) del minimale annuo di reddito ai collaboratori coordinati e continuativi, con almeno due mesi di disoccupazione e 4 di occupazione nell'anno precedente e che abbiano operato in quel periodo per un solo committente con un reddito loro massimo di 20000 euro. La domanda va presentata entro l'anno successivo a quello del periodo di disoccupazione.
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I requisiti per l'indennità co.co.pro 2013
L'INPS, con la circolare n. 38 del 14 marzo 2013, richiama i chiarimenti interpretativi forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare 29 del 11 dicembre 2012.
I beneficiari della prestazione indennità una tantum sono i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps. Sono esclusi, invece, per espressa previsione normativa, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo. Sono inoltre esclusi tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata a vario titolo, ma non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto.
Tra i requisiti che devono essere soddisfatti “in via congiunta”, figurano:
- aver operato nel corso dell’anno precedente in regime di monocommittenza;
- aver conseguito nel corso dell’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro; al fine di garantire un sostegno al reddito rivolto ai lavoratori economicamente dipendenti da un solo committente, per “reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale” si deve intendere il reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo;
- l’accredito nell’anno di riferimento, presso la gestione separata, di un numero di mensilità non inferiore a uno;
- un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente. Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il competente Centro per l’impiego, accompagnata da una dichiarazione che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Nella domanda relativa all’anno di riferimento 2013, il richiedente deve dichiarare l’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno 2012.
- l’accredito nell’anno precedente di almeno quattro mensilità presso la predetta gestione separata.
La domanda di prestazione una tantum co.co.pro. deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e al momento della presentazione della domanda non è richiesto lo stato di disoccupazione.
L’importo della prestazione è pari al 5% del minimale annuo di reddito, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
In via transitoria, per gli anni 2013, 2014 e 2015, l’importo dell’indennità è elevato dal 5% al 7%.
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SOMMARIO
LE NOTIZIE PRINCIPALI DELLA SETTIMANA SU LAVORO E PREVIDENZA
GLI APPROFONDIMENTI DELLA SETTIMANA:
CIRC. INPS N.38/2013 E COLLABORATORI "CO. CO.PRO" DI R. RUSSONIELLO
CIRC. INPS N. 40/2013 E CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ DI R. RUSSONIELLO
LAVORO DOMESTICO ED OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DI R. STAIANO
SCHEDE INFORMATIVE CLIENTI
PIANO FORMATIVO ED APPRENDISTATO NEL SETTORE DELLA PANIFICAZIONE CONFESERCENTI – FAC SIMILE
RLS E RICHIESTA DI INFORMAZIONI SULLE NUOVE TECNOLOGIE – FAC SIMILE
LE RISPOSTE DELL’ESPERTO
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E DIRITTI DEI LAVORATORI
DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
CIRCOLARI E DECRETI: MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO
GARANTE PRIVACY
REGIONI
INTERPELLO
NORMATIVA CONTRATTUALE
CCNL : 20 MARZO 2013 RINNOVO CONTRATTO PER I DIPENDENTI PRODUZIONE DEL CEMENTO, CALCE E DERIVATI
ACCORDI: 20 MAGGIO 2012 APPRENDISTATO NEI SETTORI DELLA NETTEZZA URBANA, MODA, BARBIERI PARRUCCHIERI ED ESTETISTI - DETASSAZIONE FISCALE IMPRESE TRASPORTO
GIURISPRUDENZA E PRASSI DELLA SETTIMANA
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO
COMUNICATI, CIRCOLARI E MESSAGGI DELL’INPS
LO SCADENZARIO PREVIDENZIALE DAL 08.04.2013 AL 22.04.2013