Speciale Pubblicato il 05/04/2013

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Indennità di disoccupazione per i co.co.pro a regime dal 2013

di Dott. R. Russoniello

Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto dal 2013 a regime con la Riforma del Lavoro dopo l'introduzione in via sperimentale del DL N.185/2008 - I chiarimenti dell'INPS nella Circolare n. 38 del 2013



La riforma Fornero (legge n. 92/2012) ha messo a regime la misura introdotta in via sperimentale dall’art. 19, comma 2 del decreto legge n. 185/2008. rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps e che versano l’aliquota piena del 27,72% .
Viene riconosciuta  a decorrere dal 1° gennaio 2013, una indennità del 7% (5% dal 2016) del minimale annuo di reddito ai collaboratori coordinati e continuativi, con almeno due mesi di disoccupazione e 4 di occupazione nell'anno precedente e che abbiano operato in quel periodo per un solo committente con un reddito loro massimo di 20000 euro.  La domanda va presentata entro l'anno successivo a quello del periodo di disoccupazione.

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I requisiti per l'indennità co.co.pro 2013

L'INPS, con la circolare n. 38 del 14 marzo 2013, richiama i chiarimenti interpretativi forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare 29 del 11 dicembre 2012.
I beneficiari della prestazione indennità una tantum sono i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps. Sono esclusi, invece, per espressa previsione normativa, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo. Sono inoltre esclusi tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata a vario titolo, ma non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto.
Tra i requisiti che devono essere soddisfatti “in via congiunta”, figurano:
La domanda di prestazione una tantum co.co.pro. deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e al momento della presentazione della domanda non è richiesto lo stato di disoccupazione.
L’importo della prestazione è pari al 5% del minimale annuo di reddito, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
In via transitoria, per gli anni 2013, 2014 e 2015, l’importo dell’indennità è elevato dal 5% al 7%.

L'articolo completo e altri aggiornamenti e materiali sul lavoro in:

La Circolare settimanale del lavoro n. 14 del 5 aprile 2013
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SOMMARIO
LE NOTIZIE PRINCIPALI DELLA SETTIMANA SU LAVORO E PREVIDENZA
GLI APPROFONDIMENTI DELLA SETTIMANA:
CIRC. INPS N.38/2013 E COLLABORATORI "CO. CO.PRO" DI R. RUSSONIELLO
CIRC. INPS N. 40/2013 E CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ DI R. RUSSONIELLO
LAVORO DOMESTICO ED OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DI R. STAIANO
SCHEDE INFORMATIVE CLIENTI
PIANO FORMATIVO ED APPRENDISTATO NEL SETTORE DELLA PANIFICAZIONE CONFESERCENTI – FAC SIMILE
RLS E RICHIESTA DI INFORMAZIONI SULLE NUOVE TECNOLOGIE – FAC SIMILE
LE RISPOSTE DELL’ESPERTO
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E DIRITTI DEI LAVORATORI
DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
CIRCOLARI E DECRETI: MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO
GARANTE PRIVACY
REGIONI
INTERPELLO
 NORMATIVA CONTRATTUALE
CCNL : 20 MARZO 2013 RINNOVO CONTRATTO PER I DIPENDENTI PRODUZIONE DEL CEMENTO, CALCE E DERIVATI
ACCORDI: 20 MAGGIO 2012 APPRENDISTATO NEI SETTORI DELLA NETTEZZA URBANA, MODA, BARBIERI PARRUCCHIERI ED ESTETISTI - DETASSAZIONE FISCALE IMPRESE TRASPORTO
GIURISPRUDENZA E PRASSI DELLA SETTIMANA
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO
COMUNICATI, CIRCOLARI E MESSAGGI DELL’INPS
 LO SCADENZARIO PREVIDENZIALE DAL 08.04.2013 AL 22.04.2013


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