Con il
Provvedimento 13138/2013 l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva il modello IRAP 2013 con le relative istruzioni, che i contribuenti dovranno utilizzare per la dichiarazione dell’imposta regionale relativa all’anno d’imposta 2012, da presentare entro il 30 settembre.
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Termini di presentazione
Si rammenta che il suddetto modello va presentato:
- esclusivamente in via telematica (direttamente dal contribuente ovvero da un intermediario abilitato);
- entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le persone fisiche, le società semplici, le Snc e Sas nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate (fermi restando i termini nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);
- entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti IRES (di cui all’art. 73 del Tuir) nonché per le amministrazioni pubbliche
Ai fini dell’adempimento, non assume rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.
La dichiarazione IRAP va, inoltre, presentata:
- dai soggetti in liquidazione volontaria;
- dalle società in fallimento o liquidazione coatta amministrativa, solo se in esercizio provvisorio; in tale ipotesi, l’imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare il modello in relazione ai singoli periodi d’imposta, compresi nell’ambito della procedura, autonomamente considerati.
Principali novità del modello Irap 2013
Tra le principali novità di quest’anno si rileva:
- l’aumento della deduzione forfettaria prevista per i lavoratori a tempo indeterminato di sesso femminile e per gli under 35;
- l’introduzione, nel quadro IR, di 2 nuovi campi in cui riportare le detrazioni Irap disposte da leggi regionali;
- l’inserimento della nuova sezione X nel quadro IS in cui indicare i crediti Irap ricevuti a seguito di operazioni straordinarie quali ad esempio i crediti maturati dalla società fusa o incorporata e trasferiti alla società risultante dall’operazione di fusione o incorporazione;
- la presenza di nuovi campi in cui riportare il credito d’imposta derivante dagli incentivi alle imprese che realizzano nuove infrastrutture nonché quelle che sviluppano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita ed il noleggio di opere dell’ingegno digitali.
Dichiarazioni correttive nei termini, integrative e tardive
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.
Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.