La legge di stabilità ritiene valide le dichiarazioni presentate prima del 29/12/2012 (data di entrata in vigore della L. 228/2012) mediante il modello approvato con la direttiva n. 10/2010. Ne consegue, quindi, che per tali istanze:
- entro 90 giorni dal 29/12/2012, l’ente creditore deve provvedere ad inviare la comunicazione al debitore e al concessionario della riscossione;
- trascorso inutilmente 220 giorni dal 29/12/2012 i crediti sono annullati di diritto.
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Istanza
Il contribuente che intende usufruire della nuova procedura:
- può presentare (anche con modalità telematiche), entro 90 giorni dalla notifica da parte del concessionario del primo atto di riscossione utile ovvero di un atto della procedura cautelare ed esecutiva, apposita “autodichiarazione” contenente l’indicazione e la relativa documentazione della specifica causa che rende il credito vantato dall’Ente “non esigibile”;
- deve dimostrare, in via documentale, che il credito è stato interessato da:
- prescrizione o decadenza intervenute in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
- sospensione giudiziale;
- sentenza che abbia annullato (in tutto o in parte) la pretesa dell'ente creditore, emessa in un giudizio al quale non ha preso parte l’Agente della riscossione;
- pagamento effettuato in favore dell'ente creditore, in data antecedente alla formazione del ruolo;
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.
Procedura
In seguito alla presentazione dell’istanza si attiva la seguente procedura:
- entro 10 giorni dalla data di presentazione, la dichiarazione (con l’allegata documentazione), va trasmessa dal concessionario della riscossione, dopo un controllo formale, all'Ente creditore;
- decorsi ulteriori 60 giorni l’Ente creditore procede al vaglio della documentazione allegata alla dichiarazione in esame; in particolare, se l’Ente creditore:
- conferma la correttezza della documentazione: invia al contribuente, a mezzo di raccomandata A/R o PEC, apposita comunicazione e trasmette all’Agente della Riscossione il relativo provvedimento di sgravio o sospensione;
- non conferma la correttezza della documentazione: invia al contribuente, con raccomandata A/R o PEC, comunicazione di inidoneità e comunica all’Agente della Riscossione la possibilità di riprendere l’attività di recupero del credito;
- decorsi 220 giorni dalla presentazione dell’istanza senza che l’Ente fornisca alcuna “risposta”, il credito vantato dallo stesso e documentato dal contribuente come “inesigibile”, è annullato di diritto e l’Agente della Riscossione è automaticamente “discaricato dei relativi ruoli”.
Sanzioni
L’art. 1 della Legge n. 228/2012 al comma 541 dispone che qualora il contribuente presenti “documentazione falsa”, questi sarà punito con l’applicazione delle sanzioni penali nonché della sanzione dal 100% al 200% delle somme dovute, con un minimo di € 258.
Sul punto, la direttiva Equitalia n. 2/2013 precisa che:
- l’irrogazione della sanzione compete al solo Ente impositore;
- la sanzione non ha natura tributaria ed è quindi regolata dalla L. 689/81.