La S.C. nell’ordinanza annotata formula un interessante principio secondo il quale i costi sostenuti dal professionista per le consulenze, anche se elevatissimi, non determinano meccanicisticamente l’assoggettamento ad IRAP. Il ricorso al lavoro altrui può determinare i presupposti per l'assoggettamento all’imposta dell'attività professionale, solo quando questo lavoro viene inserito nella struttura organizzativa cui è a capo il professionista.
IL CASO
L' Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo-Pescara 12/09/10 del 19 febbraio 2010 che accoglieva solo parzialmente l'appello dell'Ufficio ribadendo la spettanza a un libero professionista del rimborso IRAP relativamente agli anni 2001- 2003. La controversia aveva per oggetto l’oggettivizzazione del presupposto di imposta, in presenza di compensi corrisposti, a professionisti terzi, “esterni” rispetto l’attività libero professionale realizzata, nel caso, da un ingegnere.
IL COMMENTO
Premessa
Innanzitutto giova osservare che l’art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dispone quale presupposto impositivo dell’Irap, “l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi …”.
La S.C. in altra circostanza aveva correttamente rilevato che non è condivisibile la tesi sostenuta dall’Amministrazione finanziaria secondo cui “l'IRAP non risulterebbe applicabile solo quando l'attività lavorativa autonoma abbia carattere meramente occasionale e quindi non sussista neppure una mera "autoorganizzazione"”.
Giova sottolineare che l’Amministrazione finanziaria, con circ. n. 141/E del 4 giugno 1998, nel commentare per la prima volta l’articolo 2 citato, affermò che tutte le attività di impresa e quelle professionali-artistiche che non incarnano questo requisito sono escluse dall’ambito applicativo dell’imposta .....
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