La Corte di Cassazione penale nella sentenza 4122 del 28 Gennaio 2013 ha dichiarato non penalmente rilevante la condotta di commercializzazione di supporti elettronici multimediali privi del marchio SIAE , per l'epoca antecedente al 21 aprile 2009, estendendo quindi a tutte le norme che prevedono la necessità del marchio Siae su tali supporti, le conclusioni della sentenza “Schwibbert” C20/05 del 2007, della Corte di Lussemburgo.
Secondo tale sentenza le disposizioni nazionali che hanno stabilito, successivamente all'entrata in vigore della direttiva comunitaria 189/83, l'obbligo di apporre su tali supporti contrassegno Siae costituiscono una regola tecnica inopponibile al privato se non notificata alla Commissione e dunque il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna che obbliga ad apporre sui supporti il marchio Siae in vista della loro commercializzazione finchè non sarà perfezionata la procedura di notifica.
Vengono richiamate in commento anche due importanti sentenze nn. 49385/2009 e 42429/2010,della suprema Corte, relative a utilizzo di software pirata da parte di liberi professionisti, che confermano l’inapplicabilità della norma penale a tali soggetti, sia perché la legge sul diritto d’autore ne punisce la detenzione solo “a scopo imprenditoriale o commerciale” e l’attività libero professionale non rientra in tale ambito sia per il mancato obbligo nei confronti dei privati di apporre il marchio Siae su supporti sfotware o multimediali . Un dovere che è venuto meno appunto perchè l'Italia non ha comunicato alla commissione europea (come stabilito nella sentenza della corte ce C-20/05) tutte le informazioni necessarie a verificare la compatibilità dell'obbligo del marchio con le norme europee.
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