Come di consueto, per poter compensare un credito IVA annuale di importo superiore ad € 15.000 è necessaria l’apposizione alla dichiarazione annuale del cd “visto di conformità” da parte di un soggetto iscritto nell’apposito elenco tenuto presso la DRE.
A tal fine, si riepilogano le disposizioni relative al rilascio del visto di conformità nonché le verifiche che il soggetto iscritto nell’apposito elenco tenuto presso la DRE è tenuto ad effettuare.
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Soggetti abilitati al rilascio del visto
Sono legittimati al rilascio del visto di conformità, i soggetti espressamente individuati dall’art. 35 del DLgs 241/97, ossia:
- gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro;
- i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF imprese;
- gli iscritti alla data del 30/09/93 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria
In alternativa al rilascio del visto di conformità, la compensazione di crediti IVA (sempre per importi > €.15.000) può essere effettuata anche qualora la dichiarazione annuale sia sottoscritta:
- dal legale rappresentante del contribuente;
- dai soggetti che esercitano il controllo contabile (art. 2409-bis c.c.) quali il collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione.
Condizioni per il rilascio del visto di conformità
Per l’apposizione del visto è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- tenuta di contabilità e predisposizione dichiarazioni
Come disposto dall’art. 23 del DM 164/99 e confermato dalla CM 57/2009 il visto di conformità è rilasciato se le dichiarazioni e le scritture contabili sono tenute/predisposte:
- dallo stesso professionista;
- direttamente dal contribuente o da una società di servizi, di cui uno o più professionisti posseggano la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano eseguite sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista abilitato.
Si rammenta che l’Agenzia consente al contribuente di rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato per l’apposizione del visto di conformità qualora le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può rilasciare il suddetto visto. In tal caso il contribuente dovrà fornire al CAF imprese o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire agli stessi di effettuare la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.
- polizza assicurativa
Il professionista che intende rilasciare il visto di conformità deve sottoscrivere una polizza assicurativa (il cui massimale non deve essere inferiore a € 1.032.913,80) al fine di garantire il risarcimento dell’eventuale danno arrecato al contribuente, anche di minima entità.
- comunicazione alla DRE
Il professionista deve presentare alla competente Direzione Regionale delle Entrate (DRE) una specifica comunicazione al fine di essere iscritto nell’apposito elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. L’iscrizione nell’elenco, come chiarito dalla CM 57/09, è effettuata con effetto retroattivo, ossia vale dalla data di presentazione della comunicazione alla DRE. I professionisti che risultano già iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati al fine di mantenere l’iscrizione nello stesso devono far pervenire alla competente DRE il rinnovo della polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento se il premio è stato suddiviso in rate. È opportuno verificare presso la competente DRE le modalità di inoltro di tale documentazione.
Check-list per il rilascio del visto
Sul fronte dei controlli, l’Agenzia nella CM 57/09 ha precisato che:
- il controllo della dichiarazione annuale è finalizzato ad evitare errori materiali/calcolo nella determinazione dell’imponibile e dell’imposta, nonché nel riporto del credito;
- il controllo implica la verifica:
- della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- della corrispondenza tra i dati esposti in dichiarazione Iva e le scritture contabili (registri Iva);
- della corrispondenza tra i dati esposti nei registri Iva e la relativa documentazione (fatture emesse/ricevute)
- l’attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito, ma solo un riscontro documentale.
Inoltre, l’Agenzia richiede al “certificatore” di effettuare una serie di verifiche tra cui il controllo della correttezza del codice attività e della documentazione contabile nonché l’individuazione delle fattispecie idonee a generare il credito IVA.
Compilazione della check-list