La manutenzione obbligatoria annuale degli impianti termici nelle abitazioni è soggetta all'aliquota agevolata del 10% così come il mantenimento in efficienza di tutti gli impianti tecnologici dei fabbricati abitativi (ad es. ascensori) e in caso di errata applicazione il cittadino ha diritto al rimborso.
Il dettagliato chiarimento è stato fornito nella Risoluzione 15/E 5 Marzo 2013 dell'Agenzia delle Entrate, in risposta alla richiesta di un contribuente. Una società di assistenza e manutenzione di impianti di riscaldamento chiedeva se sulla manutenzione ordinaria e controllo delle emissioni delle caldaie di proprietà di privati che è obbligatoria per legge , si dovesse applicare l IVA al 21% oppure l'IVA al 10 %. Ciò in forza della legge 23 dicembre 1999 n. 488 articolo 7, comma 1, lettera b), per “le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata," Tale articolO si riferisce a fabbricati condominiali per cui il contribuente considerava che i casi diversi (utenti privati) ossero esclusi dall'agevolazione e si dovesse applicare l' aliquota ordinaria del 21%.
L'Agenzia risponde che in realtà l'aliquota applicabile è il 10 %, senza distinzione tra condomìni e privati in quanto la norma cui fare riferimento è l'art 3 lettera a del Dpr 280/2001 sulle manutenzioni ordinarie , ossia il TU edilizia e specifica il " beneficio in commento è applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura".
Fanno eccezione solamente gli interventi i cui costi si riferiscano a contratti di assistenza comprensivi di altre prestazioni (come ad esempio la copertura assicurativa per la responsabilità verso terzi in caso di incidente o malfunzionamenti ) con canone annuo in cui il corrispettivo per la manutenzione obbligatoria non sia distinto ( Cm n. 71 del 7aprile 2000).
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Rimborso IVA versata in eccesso per la manutenzione della caldaia
Nella Risoluzione si specifica inoltre che, nel caso in cui la società responsabile dell'assistenza abbia erroneamente applicato l’Iva ordinaria al 21%, il cliente potrà chiedere di essere rimborsato rilasciando una idonea ricevuta con al quale la società potra dimostrare all'amministrazione di avere diritto a sua volta a recuperare l'IVA versata in eccesso .
L'Agenzia sottolinea che il prestatore del servizio di manutenzione avrà diritto al rimborso solo dimostrando " l'effettiva restituzione del tributo agli utenti e nel limite della somma effettivamente restituita" e non potrà infatti avvalersi dei meccanismi di variazione delle fatture (articolo 26 del Dpr n. 633/1972 e RM 15 ottobre 2010, n. 108/E). .Le somme indebitamente versate potranno essere recuperate entro due anni dalla data del versamento.