Speciale Pubblicato il 04/03/2013

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Terreni e partecipazioni: l'ultima rivalutazione

di Gesuato Elisabetta

La finanziaria 2013 ha riaperto i termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2013 e l'Agenzia delle Entrate, con la recente circolare 1/E del 15.02.2013 ha pubblicato alcuni importanti chiarimenti in merito.



Si tratta dell’ennesima “proroga” di una procedura che ormai è conosciuta agli operatori, dato che è stata introdotta la prima volta nel lontano 2001 ed è stata poi riproposta più volte nel tempo. Attraverso questa procedura si ridetermina il costo di acquisto di tali beni in modo da aumentarne il valore fiscalmente riconosciuto, riducendo così l’eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione.
Per saperne di più scarica le Circolari del Giorno n. 23 del 31.01.2013, e la n. 44 del 28.02.2013.

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Possono essere oggetto di rivalutazione:

posseduti alla data dell’1.1.2013, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Perché la rivalutazione vada a buon fine, è necessario

Entro l’1.7.2013 (il 30.6 cade di domenica) provvedere:
L’imposta sostitutiva deve essere versata:

Se il corrispettivo è inferiore al valore di perizia

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha ufficializzato alcuni chiarimenti riguardanti la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, con la pubblicazione della Circolare 1/E del 15.02.2013.
La prima precisazione riguarda il caso in cui la cessione della partecipazione o del terreno avvenga ad un prezzo inferiore al valore di perizia - eventualità piuttosto comune nell'attuale situazione di crisi. Secondo l'Agenzia delle Entrate:

Il diritto edificatorio può essere oggetto di rivalutazione

Con il secondo chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 1/E/2013 è stato affermato che è possibile considerare il diritto edificatorio (c.d. cubatura) distintamente ed autonomamente rispetto al diritto di proprietà del terreno, e pertanto è possibile rideterminare il relativo valore alla data dell’1.1.2013, con la redazione di una perizia di stima ed il versamento della prima rata o dell’intero ammontare dell’imposta sostitutiva entro l’1.7.2013.

L'omessa indicazione in Unico non pregiudica la rivalutazione

Nell'ultimo chiarimento relativo alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni l'Agenzia afferma che i dati relativi alla rivalutazione devono essere indicati nel mod. UNICO, rispettivamente nei quadri RM e RT e che l’omessa indicazione degli stessi, come già ribadito nella Circolare 4.8.2004, n. 35/E, non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che rimane pertanto valida, essendo la stessa perfezionata con il versamento dell’intero importo o della prima rata (in caso di versamento rateale).
L’Agenzia specifica che i dati della (nuova) rivalutazione all’1.1.2013 devono essere riportati nel mod. UNICO 2014 (periodo d'imposta 2013).

1 FILE ALLEGATO:
Circolare del 15/02/2013 n. 1

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