Con la Circolare Inps n. 13 del 29 gennaio 2016 sono state rese note le nuove aliquote contributive dovute alla Gestione Separata Inps per l’anno 2016.
La Gestione Separata Inps è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1996 per estendere l'assicurazione generale obbligatoria IVS (per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) anche ai soggetti che esercitano abitualmente l’attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria e ai lavoratori parasubordinati. Dal 2007 i soggetti tenuti alla Gestione Separata Inps sono stati distinti in due categorie:
- i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria;
- i pensionati o i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Ma vediamo più nel dettaglio il sistema contributivo della Gestione Separata Inps per il 2016.
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Contributi Gestione Separata Inps 2016: i soggetti obbligati
Sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata Inps e a versarvi i relativi contributi i seguenti soggetti:
- i c.d. “professionisti senza cassa”, ovvero i lavoratori autonomi non iscritti alle apposite Casse di previdenza di categoria;
- i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta.
- i collaboratori coordinati e continuativi (compresi i collaboratori occasionali);
- i lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo superiore a € 5.000;
- i venditori porta a porta con reddito annuo superiore a € 6.410,26;
- gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo professionale);
- i soci-amministratori di Srl che, partecipando contemporaneamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprendo anche la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso, sono obbligati al doppio obbligo di iscrizione:
- alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore;
- alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore.
Contributi Gestione Separata Inps 2016: le aliquote
Per il 2016 le aliquote contributive della Gestione Separata Inps sono pari a:
- 31,72% per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria NON titolari di partita IVA, quali ad esempio: co.co.co. e associati in partecipazione (31% + 0,72% a titolo di contributo aggiuntivo per il sostegno della maternità, dell’assegno al nucleo familiare, della malattia, della degenza ospedaliera e del congedo parentale);
- 27,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e titolari di partita IVA (27% + 0,72% a titolo di contributo aggiuntivo per il sostegno della maternità, dell’assegno al nucleo familiare, della malattia, della degenza ospedaliera e del congedo parentale);
- 24% per tutti gli altri soggetti (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).
Contributi Gestione Separata Inps 2016: massimale e minimale di reddito
Le aliquote contributive sopraindicate sono applicabili fino ad un massimale di reddito, che per l’anno 2016 è pari a € 100.324.
Il minimale di reddito valido per l’accredito dei contributi è, invece, pari per il 2016 a € 15.548. Pertanto:
- i soggetti NON titolari di partita IVA privi di altra copertura previdenziale obbligatoria (aliquota 31,72%): avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.931,83 (di cui € 4.819,99 ai fini pensionistici);
- i liberi professionisti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria (aliquota 27,72%): avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.309,91 (di cui € 4.197,96 ai fini pensionistici);
- i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (aliquota 24,00%): avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.731,52.
Si precisa che, ai compensi erogati ai collaboratori entro il 12 gennaio 2016 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015, si applicano le aliquote contributive in vigore nel 2015 (per via del c. d. “principio di cassa allargato” – Circolare Inps n. 10 del 18.01.2002).
Contributi Gestione Separata Inps 2016: ripartizione dell’onere e modalità di versamento
L’onere contributivo, nel caso di collaboratore, lavoratore autonomo occasionale o venditore porta a porta, è ripartito tra prestatore e committente nella misura pari a:
- 1/3 a carico del prestatore/collaboratore;
- 2/3 a carico del committente.
Nel caso di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, l’onere è, invece, ripartito nel seguente modo:
- 45% a carico dell’associato;
- 55% a carico dell’associante.
In queste due ipotesi (collaboratore e associato), il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 cartaceo o telematico nel caso dei titolari di partita IVA.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, invece, l’onere contributivo è al 100% a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi con le modalità dell’acconto e del saldo (saldo 2015, 1° acconto 2016 e 2° acconto 2016).