Tra le novità più rilevanti di quest’anno si ricorda che:
- il reddito dei terreni e dei fabbricati, tassato ai fini Imu, non sarà più soggetto all'Irpef e alle relative addizionali;
- il contributo del SSN sull'assicurazione auto sarà deducibile solo per importi superiori a 40 Euro;
- le spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.06.2013 per gli interventi di ristrutturazione saranno detraibili al 50% anziché al 36%, e nel maggior limite di spesa di 96.000 euro anziché 48.000 €;
- il contribuente potrà scegliere di destinare la quota dell'otto per mille Irpef anche alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed all'Esarcato per l'Europa meridionale o alla Chiesa apostolica in Italia;
- fa la sua prima apparizione nel modello il nuovo quadro LM, riservato ai soggetti che hanno aderito al nuovo regime dei contribuenti minimi.
Il modello tiene conto inoltre della proroga fino al 30.06.2013 per la detrazione del 55% per le spese relative al risparmio energetico.
Ricordiamo, infine, che il modello dovrà essere trasmesso:
- dal 2.5.2013 all'1.7.2013 (in quanto il 30 giugno cade di domenica), se viene presentato in forma cartacea presso un Ufficio postale;
- entro il 30 settembre 2013 se viene trasmesso telematicamente.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Redditi dei terreni - Quadro RA
Il quadro RA deve essere compilato da coloro che devono dichiarare un reddito relativo ai terreni, che si suddivide in due categorie:
- il reddito dominicale;
- il reddito agrario.
Il reddito dominicale deve essere dichiarato dal proprietario del terreno, mentre il reddito agrario spetta al soggetto che svolge l'attività agricola (che può o meno coincidere con il proprietario).
Deve trattarsi di terreni situati nel territorio dello Stato, iscritti (o che devono essere iscritti) al catasto con attribuzione di rendita. I terreni situati all'estero, infatti, vanno dichiarati al quadro RL tra i redditi diversi.
Dopo questa breve premessa sulla finalità del quadro in esame, è utile segnalare l'importante novità di quest'anno collegata con l'introduzione dell'Imu, avvenuta a partire dal 2012 (e che pertanto riguarda l'Unico 2013).
L'Imu, infatti, sostituisce l'Irpef e le relative addizionali per i redditi fondiari relativi ai beni non locati.
Questo significa, nel caso dei terreni, che:
- per i terreni non affittati:
- il reddito dominicale (essendo soggetto ad Imu) non è assoggettato ad Irpef e alle relative addizionali;
- il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi;
- per i terreni affittati risultano dovute sia l'Imu che l'Irpef;
- i terreni esenti Imu, anche se non affittati, sono assoggettati ad Irpef e alle relative addizionali. Tipico è il caso dei terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1997. In questo caso deve
essere barrata la nuova colonna 9 "Esenzione Imu".
Rispetto al modello dell'anno scorso, oltre alla casella 9 sopra evidenziata, sono state introdotte le caselle:
- 12, per indicare il reddito dominicale non imponibile del terreno non affittato e non esente Imu;
- 13 che andrà barrata per segnalare che il terreno è posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. In questo caso, ai fini del calcolo dell'acconto 2013, il reddito dominicale ed agrario andranno ulteriormente rivalutati del 5% (anziché del 15% come avviene se la casella 13 non è barrata). Si ricorda infatti che la finanziaria 2013 ha previsto per il triennio 2013-2015 un'ulteriore rivalutazione del reddito agrario e dominicale, del 15% o del 5% come prima anticipato, aggiuntiva rispetto a quella ordinaria del 70% (per l'agrario) e 80% (per il dominicale).
Reddito dei fabbricati - Quadro RB
Quanto visto nel paragrafo precedente per i terreni, vale anche per i fabbricati, ossia che l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali per i fabbricati non locati. Pertanto:
- il reddito fondiario dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato gratuito, non è assoggettato ad Irpef e alle relative addizionali;
- i fabbricati esenti Imu, anche se non locati, sono assoggettati all'Irpef e alle relative addizionali (laddove dovute). In questo caso dovrà essere barrata la nuova casella 12 "Esenzione Imu".
Nel quadro RB andranno indicati i dati di tutti gli immobili posseduti ma il reddito è calcolato tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione.
Un'altra novità importante del quadro RB riguarda gli immobili di interesse storico ed artistico che dal 2012 sono soggetti ad una nuova disciplina:
- se locati il loro reddito è dato dal maggior importo tra la rendita catastale rivalutata ridotta del 50%, e il canone ridotto del 35%;
- se non locati, non è più applicabile il regime agevolato che prevede la determinazione della rendita catastale in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato (art. 11 Legge 413/1991).
È stata inserita la sezione III "Immobili storici", vista la necessità di ricalcolare l'acconto 2012 per gli immobili di interesse storico/artistico. I soggetti interessati dovranno pertanto evidenziare i dati relativi agli acconti 2012 nelle colonne da 1 a 4.
Quadro LM
In conseguenza all'introduzione del nuovo regime dei contribuenti minimi (il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) nel modello Unico 2013 compare per la prima volta il quadro LM, da utilizzare per dichiarare i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.
Il quadro è simile al precedente CM, le differenze principali sono:
- l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali al 5% (al posto del 20% per i vecchi minimi);
- l'eliminazione del rigo dedicato all'indicazione delle ritenute d'acconto subite in quanto, rispetto ai vecchi minimi, i ricavi/compensi percepiti dai nuovi minimi non subiscono la ritenuta d'acconto.
Non è possibile la contestuale compilazione del quadro LM con altri quadri di determinazione del reddito (RF, RG, RE e RD) in quanto la condizione di accesso al regime agevolato riguarda la posizione del contribuente considerata nel suo insieme e non la specifica attività svolta. Qualora il contribuente nel corso dell’anno abbia svolto più attività dovrà verificare se per tutte le attività possiede i requisiti per accedere al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, in caso contrario l’accesso al regime è precluso a qualsiasi attività e dovrà essere compilato l’apposito quadro RF o RG e/o RD e/o RE.