A seguito delle modifiche introdotte dalla cd “Legge di Stabilità 2013” il legislatore interviene in maniera significativa anche sulla disciplina IVA delle operazioni extraterritoriali; in particolare, secondo il nuovo art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72, l’emissione della fattura è ora obbligatoria anche per le operazioni escluse da IVA (in base a quanto stabilito dagli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72) per carenza del presupposto territoriale.
Pertanto, dal 1° gennaio 2013, l’obbligo di fatturazione è differenziato in relazione al luogo di effettuazione dell’operazione , se situato in altro Paese UE o al di fuori della UE.
Mentre in quest’ultimo caso la norma non prevede alcuna limitazione alla fatturazione, riferendosi, in via generale, alle “cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea”, per le operazioni effettuate all’interno della UE è invece necessario che la cessione di beni o la prestazione di servizi non abbia natura bancaria o assicurativa, dovendo essere diversa da quelle elencate nell’art. 10, c. 1, nn. da 1) a 4) e 9) del DPR 633/1972 e che fattura venga emessa:
- nei confronti di un committente che è debitore dell’ imposta in un altro Stato UE
- con l’annotazione “inversione contabile”.
Pertanto, secondo questa seconda tipologia di operazioni, di matrice intra-UE, la fattura va emessa quando il destinatario sia, alternativamente, un soggetto passivo:
- che non agisce nell’esercizio di un’attività economica oppure
- non stabilito nel Paese UE in cui la cessione o prestazione è territorialmente rilevante.
È il caso, ad esempio, della cessione, a favore di un’impresa francese, di un bene situato in Spagna senza movimentazione intra-UE dello stesso; in tal caso, il cedente italiano, in quanto debitore d’imposta, è tenuto ad identificarsi in Spagna per adempiere all’obbligo impositivo.
Per le citate operazioni extraterritoriali (art. 21 comma 6-bis) la fattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione e con riferimento al mese di effettuazione. Siccome sono soggette a registrazione, tali operazioni concorrono inevitabilmente a formare il volume d’affari; viene, dunque, riformulato l’art. 20, comma 1 del DPR 633/1972 escludendo la deroga prevista per i servizi “generici” resi a committenti stabiliti in altri Paesi UE.
Quindi, dal 01/01/2013, concorrono alla determinazione del volume d’affari anche le prestazioni di servizi “generiche” rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE, per le quali:
- sussisteva già l’obbligo di fatturazione (art. 21 c. 6, DPR 633/72)
- ma che erano escluse dal computo del volume d’affari (art. 20 c. 1, DPR 633/72)
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Operazioni extraterritoriali: fattura dei professionisti con contributo integrativo
Con l’estensione dell’obbligo di fatturazione alle operazioni extraterritoriali, da quest’anno, i professionisti dovranno applicare in fattura il contributo integrativo dovuto alla Cassa di appartenenza (es. 4% per i dottori commercialisti). anche se la prestazione resa non è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia.
Diversamente, il contributo integrativo non è dovuto se la prestazione extraterritoriale posta in essere non rientra nel volume d’affari perché esclusa dall’obbligo di emissione della fattura.
Sul punto, la Cassa dei dottori commercialisti in un comunicato datato 24/01/2013 ha precisato che: “la maggiorazione a titolo di contributo integrativo è dovuta su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA e che è ripetibile nei confronti del cliente. Peraltro, l'obbligo di versamento prescinde dall'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo.
Dal 1.1.2013, pertanto, nel volume di affari complessivo, che per la Cassa è base di calcolo del contributo integrativo, rientrano anche le parcelle emesse a soggetti stabiliti in altro Stato UE o extra UE, indipendentemente dalla effettiva indicazione del contributo e/o dalla sua effettiva riscossione.”
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