In materia di trattamento previdenziale, gli enti privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare - in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione - atti o provvedimenti che impongano una trattenuta su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" - e lesivi dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati.
IL CASO
La fattispecie in questione trae origine dalla sentenza della Corte d’Appello di Torino del 24 Febbraio 2010 n. 208, con la quale veniva accolta la domanda proposta da S.L. nei confronti della Cassa Nazionale Assistenza Dottori Commercialisti.
Con la sentenza in questione veniva dichiarata l’illegittimità dell’applicazione, da parte della Cassa, a partire dal 2004 in poi, del contributo di solidarietà sulla pensione di godimento.
Avverso tale sentenza la Cassa soccombente ricorreva in cassazione per due motivi.
Il professionista resisteva con controricorso.
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