Il legislatore al fine di predisporre una disciplina di favore per le start – up innovative ha accordato, tra l’altro, una specifica disciplina per le situazioni di crisi.
Nell’art. 31 del Decreto Sviluppo bis [...] al 1° comma viene stabilito che le start – up innovative non sono soggette alla generalità delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 (come il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa).
I casi di crisi per queste imprese si risolveranno per cui con il procedimento di composizione della crisi da sovra – indebitamento e di liquidazione del patrimonio,.........
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