La comunicazione dati Iva è uno degli adempimenti principali di febbraio per i titolari di partita Iva. Riguarda tutti coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, anche se nel 2012 non hanno effettuato operazioni imponibili o liquidazioni periodiche. Non ha natura dichiarativa e serve a calcolare le risorse che ciascun Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario.
Per saperne di più scarica la Circolare del giorno n. 26 del 5.2.2013
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Sono esclusi da questo obbligo solo coloro che rientrano in uno di questi casi specifici:
- I contribuenti che nel 2012:
- hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;
- sono dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e hanno effettuato soltanto operazioni esenti;
ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2013 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72.
Non sono esonerati i soggetti che hanno registrato operazioni intraUE ex art. 48, comma 2, DL n. 331/93 ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l’IVA è dovuta dall’acquirente (ad esempio, acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.);
- I produttori agricoli che nel 2012 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 Euro, quindi in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del D.p.r. 633/72;
- Gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
- Le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e che nel 2012 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;
- I soggetti passivi UE che nel 2012 nell’ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’IVA;
- I soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- I soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
- I soggetti di cui all’art. 74 del TUIR, ossia:
- gli organi e le amministrazioni dello Stato;
- i comuni;
- i consorzi tra enti locali;
- e associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
- le comunità montane;
- le province e le regioni;
- gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
- gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
- I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- Le persone fisiche che nel 2012 hanno avuto un volume d’affari ≤ 25.000 Euro anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale;
- I contribuenti che si avvalgono del “nuovo” regime dei minimi ex art. 27 commi 1 e 2 del DL n. 98/2011
- I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio. La presentazione del mod. IVA 2013 entro il 28.2.2013, consente non solo l’esonero dalla Comunicazione dati IVA relativa al 2012 ma anche la possibilità di utilizzare il credito IVA 2012 in compensazione a decorrere dal 18.3.2013 (il 16.3 cade di sabato).
Invio solo telematico
Per la presentazione della comunicazione dati Iva è necessario utilizzare la modalità telematica, direttamente o tramite intermediario.
Il modello è lo stesso dell'anno scorso, approvato con il provvedimento del 17.01.2011, mentre per la compilazione ci si dovrà avvalere delle apposite istruzioni, aggiornate con il recente provvedimento del 15.1.2013.
La mancata presentazione non è ravvedibile
Nel caso in cui la comunicazione non venga trasmessa, o venga presentata con dati incompleti o inesatti, verrà applicata una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065, prevista dall’articolo 11 del D.lgs. n. 471/97.
Proprio perché la comunicazione dati Iva non ha natura dichiarativa, non è prevista la possibilità di rettificarla o integrarla, il contribuente pertanto avrà solo la possibilità di esporre i dati definitivi nella dichiarazione annuale IVA.
Per la compilazione:
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Scarica gratuitamente il modello della comunicazione dati Iva con le istruzioni aggiornate