Come noto, la legge di stabilità 2013 ha apportato significative novità alla disciplina delle operazioni intracomunitarie.
Innanzitutto, viene completamente ridefinito l’art. 39 del DL 331/93 relativo il momento di effettuazione delle operazioni; dal 2013, quindi, gli acquisti/cessioni intra-UE si considerano effettuati nel momento di inizio del trasporto o della spedizione dal Paese di origine a quello (diverso) di destinazione, diventando irrilevante il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo.
Inoltre, viene stabilito che:
- se gli effetti traslativi o costitutivi (della proprietà o di altro reale di godimento) si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni intra-UE si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna.
- per i beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata:
- all’atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente;
- ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente: alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso, dopo il decorso di un anno dal ricevimento .
- se anteriormente all’ inizio del trasporto/spedizione dei beni dallo Stato membro di provenienza viene emessa fattura per operazioni intra-UE la stessa si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.
- le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo superiore ad un mese solare si considerano effettuati al termine di ciascun mese.
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La fatturazione delle operazioni intracomunitarie
Per quanto riguarda, invece, le modifiche attinenti la tempistica di emissione e registrazione delle fatture si rammenta che per le cessioni intracomunitarie di beni:
il nuovo art. 46, comma 2, del DL 331/93, dispone che:
- la fattura va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (data di consegna o spedizione verso altro Stato UE).
- è confermato l’obbligo di indicare il titolo di non imponibilità dell’operazione , riportando gli estremi della norma di riferimento (art. 41 del DL 331/93)
il nuovo art. 47, c. 3 del DL 331/93, stabilisce che le fatture relative alle cessioni intracomunitarie vanno annotate distintamente nel registro delle fatture emesse (art. 23 del DPR 633/72):
- secondo l’ordine di numerazione ed entro il termine di emissione;
- con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.
Mentre, per le operazioni di acquisto intra-UE:
- il nuovo comma 1 dell’art. 47 del DL 331/93 modifica i termini di registrazione, prevedendo che le stesse, previa integrazione, vanno annotate distintamente, entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura,
e con riferimento al mese precedente, nel registro delle fatture emesse (per l’imposta a debito), secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche dell’eventuale corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera.
Diversamente, nella disposizione previgente (valida fino al 31/12/2012), il termine di registrazione era fissato entro il mese di ricezione della fattura, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni, e con riferimento al mese stesso di ricezione.
- ai fini della detrazione, dal 2013, le fatture vanno annotate nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene recuperata l’imposta, ossia entro il termine biennale di decadenza di cui all’art. 19 co. 1 del DPR 633/72.
Importanti novità riguardano anche la procedura di regolarizzazione degli acquisti intracomunitari; il nuovo art. 46, comma 5 del DL 331/93 prevede, infatti, che:
- in caso di mancata ricezione della fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, l’autofattura va emessa entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
- in caso di ricezione di una fattura con un corrispettivo inferiore a quello reale, si deve emettere fattura integrativa entro il 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.
Per approfondire scarica la nostra Circolare del Giorno sul tema:
Cessioni intracomunitarie: nuove regole