Speciale Pubblicato il 30/01/2013

Il lavoro occasionale accessorio: arrivano i chiarimenti del Ministero del lavoro

di Rag. Giorgi Giuseppina

La riforma del Lavoro (legge 92/2012) ha modificato radicalmente la disciplina del lavoro occasionale accessorio restringendo la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro mediante la revisione del campo di applicazione, dell’ammontare del compenso e istituendo ”un regime orario” degli stessi. Sull’argomento è recentemente intervenuto anche il Ministero del Lavoro (Circ. n 4/2013) fornendo nuove indicazioni operative.



La nuova norma stabilisce che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono quelle attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, per il prestatore di lavoro occasionale, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso dell’anno solare, rivalutabili annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
Trattasi dunque di attività occasionali e accessorie, poco significative anche dal punto di vista economico, stante il limite dell’ammontare complessivo dei compensi che il lavoratore accessorio può percepire nel corso dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).
Il limite di 5.000 euro per anno solare è riferito alla totalità dei compensi percepibili dal lavoratore e non più al singolo committente, come in precedenza.
Il limite massimo per ciascun committente è....

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