Nell’ ordinanza n. 24158 del 28 Dicembre 2012 la VI sezione Lavoro della Corte di Cassazione civile riconferma una sua sentenza del 2007, affermando che per il combinato disposto di due norme, ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura (indennità di disoccupazione), ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n.146 del 1997, la nozione di retribuzione - definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale - non è comprensiva del trattamento di fine rapporto.
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Un’operaia agricola a tempo determinato citava in giudizio l'INPS chiedendo che venisse accertato il proprio diritto alla liquidazione d'un maggior importo di trattamento di disoccupazione agricola che includesse, nella relativa base di calcolo, anche la voce denominata "quota di TFR”. Il Tribunale rigettava la questione e per questo motivo veniva proposto appello, con il quale la domanda veniva accolta.
Contro questa sentenza l’INPS proponeva ricorso in Cassazione, che è stato rigettato, affidandosi ad un unico motivo: l'INPS lamentava violazione degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10.7.2002 in relazione al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lett. a), e al D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, convertito in L. 29 luglio 1996, n. 402, nonché in relazione agli artt. 1362 e ss. c.c., art. 2120 c.c. e alla L. n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11, censurando la sentenza per avere incluso nella retribuzione presa come base dell'indennità di disoccupazione anche la voce denominata "quota di TFR".
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