L’accordo è improntato alla finalità di ripristinare la condizione di solvibilità dell’impresa debitrice, attraverso un pagamento in percentuale dei creditori aderenti al patto e senza necessità che fra costoro sia rispettata la regola della par condicio.
Tale accordo, infatti, deve essere stipulato con tanti creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dell’ammontare dei crediti, mentre i debiti residui dovranno necessariamente essere soddisfatti integralmente.
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182 bis LF)