Con la risoluzione 2/DF del 13.12.2012 il dipartimento delle Finanze, a ridosso della scadenza del saldo Imu, chiarisce anche che è possibile “compensare” gli importi statali con quelli comunali.
In questo modo, ad esempio, un errato versamento allo Stato può essere usato per azzerare l’imposta dovuta o per versare un minor importo comunale.
Per un ulteriore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 254 del 18.12.2012
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Ieri – 17 dicembre 2012- si è chiusa la tornata dell’Imu. Il calcolo non è stato dei più semplici, a complicarlo poi si sono aggiunte le modifiche operate all’ultimo dai Comuni, che in alcuni casi hanno riscritto le disposizioni di giugno.
Tra le problematiche rimaste aperte c’era quella legata al rimborso, un’ipotesi ricorrente considerando che in sede di saldo i Comuni hanno aggiustato le aliquote, e hanno definito alcune agevolazioni.
Supponendo che, proprio in virtù di queste modifiche, a giugno sia stata versata dell’Imu in eccesso, e che in sede di saldo il contribuente si sia trovato con un credito pari all’imposta versata, sia nei confronti del Comune che dello Stato, egli potrà presentare l’istanza di rimborso al Comune interessato, ed ottenere così la restituzione dei maggiori importi pagati.
Se per ipotesi, invece, in sede di saldo risulti: un credito Imu per la quota erariale versata erroneamente a giugno, e un debito Imu per la quota comunale, sarà possibile compensare i due importi. Se la differenza è a credito basterà chiedere il rimborso al Comune interessato, se invece la differenza è a debito il contribuente dovrà inoltrare al Comune un’istanza dove si evidenzierà che il saldo è stato calcolato tenendo conto della quota erroneamente versata allo Stato
Ferma restando la correttezza dell’importo complessivamente versato, nel caso in cui sia stato erroneamente indicato il codice tributo nel modello F24 o nel bollettino postale, la correzione dovrà essere richiesta al Comune, non all’Agenzia delle Entrate sempre per il fatto che l’Imu è un tributo comunale.
Se l’errata indicazione del codice ha creato un’errata distribuzione dell’imposta tra Stato e Comune, spetterà a costoro effettuare le relative regolamentazioni.
Se l’intermediario (banca, Poste, agente della riscossione), presso il quale è stato presentato il modello F24, ha riportato in maniera scorretta il codice catastale del comune ove è situato l’immobile, indicato dal contribuente, quest’ultimo potrà richiedergli l’annullamento del mod. F24.
In questo modo il modello di pagamento potrà essere rinviato con i dati corretti e la Struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate sarà in grado di sistemare la base informativa, trasmettere ai Comuni interessati i dati dell’annullamento e dell’operazione corretta, nonché effettuare le relative regolazioni finanziarie.