Gli enti non commerciali di tipo associativo che non hanno inviato il modello EAS hanno tempo fino al 31.12.2012 per presentarlo ricorrendo alla “remissione in bonis” e versando contestualmente una sanzione pari a 258 euro.
Gli enti che, invece, hanno inviato il modello EAS, ma in ritardo, possono ricorrere alla remissione in bonis pagando solo i 258 euro previsti per la sanzione, senza trasmettere nuovamente il modello Eas.
Sono i chiarimenti riportati dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 110/E del 12 dicembre 2012 in risposta al Forum del terzo settore, che chiedeva chiarimenti in merito all’applicazione della remissione in bonis (art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012) alla comunicazione di cui al modello EAS.
I chiarimenti confermano ulteriormente quanto già illustrato nella circolare n. 38/E del 28 settembre scorso.
L'articolo continua dopo la pubblicità
L’istituto della c.d. “remissione in bonis”, introdotto dal Decreto fiscale 2012 (D.L. n. 16/2012, art. 2,) è una particolare forma di sanatoria volta ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni o, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente, precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.
Per poter regolarizzare la propria posizione, il contribuente che sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, deve:
Nella Circolare n. 38/E/2012, l’Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, affermato che, “in sede di prima applicazione della norma”, il termine di regolarizzazione è fissato al 31.12.2012 anziché al 30.09.2012.
Una delle fattispecie a cui è sicuramente applicabile la remissione in bonis è il modello EAS, ovvero la comunicazione, introdotta dal D.L. n. 185/2008, a cui sono obbligati gli enti di tipo associativo per poter fruire delle agevolazioni fiscali loro concesse (non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi - art. 148 del TUIR e art. 4, D.P.R. n. 633/1972).
In particolare, il modello EAS:
Nella Risoluzione n. 110/E del 12 dicembre 2012 l’Agenzia delle Entrate ha dunque ribadito che gli enti che NON hanno inviato il modello EAS hanno ancora tempo fino al 31.12.2012 per poter regolarizzare la propria posizione ricorrendo alla “remissione in bonis”, cioè:
Gli enti che, invece, contrariamente ai primi, hanno presentato il modello EAS, ma lo hanno fatto in ritardo, sempre entro il 31.12.2012 possono ricorrere alla “remissione in bonis” unicamente versando la sanzione di € 258, senza presentare nuovamente il modello EAS (salvo, ovviamente, nel caso in cui vi siano state variazioni dei dati precedentemente comunicati) e fermo restando il possesso dei requisiti.