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Possono optare per la trasparenza le società a responsabilità limitata:
L’opzione viene esercitata:
L’opzione per il regime di trasparenza è vincolante per un triennio e si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio salvo revoca. Di conseguenza non va effettuata alcuna comunicazione da parte delle srl che hanno optato per la trasparenza, ad esempio dal 2016 e che intendono proseguire con tale regime anche per il triennio 2019 – 2021.
L’esercizio dell’opzione per la trasparenza deve essere effettuato, oltre che dalla società partecipata, anche dai soci mediante l’invio di una raccomandata a/r alla società, nella quale è contenuta la volontà da parte di ogni socio di optare per il regime.
Ai fini dell’opzione è necessario, infatti, che la società acquisisca innanzitutto l’adesione di tutti i soci. La mancata comunicazione, anche soltanto da parte di uno soci, rende inefficace l’opzione per il regime in esame.
Al riguardo, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 17.7.2009, n. 185/E è esclusa la possibilità per il socio di comunicare l’opzione alla società mediante una raccomandata “a mano”. Al contrario, in caso di compagine unipersonale l’omessa comunicazione del socio alla società non comporta l’invalidità dell’opzione, per evidente coincidenza della volontà dell’unico socio con quella espressa dalla società (R.M. 11.12.2007, n. 361/E).
Raccolto il consenso dei soci, la società che opta per il regime della trasparenza ha l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta di tale istituto compilando il quadro OP della dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.
Pertanto con riferimento all'opzione 2019-2021 le società interessate dovranno effettuare apposita comunicazione nel mod. Redditi 2019 SC, da presentare entro il 02.12.2019 (il 30.11.2019 cade di sabato) per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.
Nel rigo OP 11 va barrata la casella in base alla tipologia di comunicazione effettuata:
Nel righi da OP 12 a OP 15 vanno indicati i codici fiscali dei soggetti partecipanti, in particolare nella colonna 1 il codice fiscale dei partecipanti persone fisiche (16 caratteri alfanumerici), e nella colonna 2 il codice fiscale dei partecipanti società (11 caratteri alfanumerici).
In caso di mancato esercizio dell’opzione nei termini previsti è possibile ricorrere alla “remissione in bonis” entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile:
Con riferimento a quest'anno, l'omessa opzione nel modello Redditi SC 2019 potrà essere effettuata entro il 30.11.2020. Mentre entro il 2.12.2019 potrà essere regolarizzata l’omessa opzione nel mod. REDDITI 2018 SC.
Nella Circolare 8/E del 07.04.2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la remissione in bonis si applica anche al caso del mancato esercizio della revoca.