L’agenzia delle Entrate con la Circolare n. 44/E del 26 novembre 2012 ha fornito i primi chiarimenti.
Optare per il regime dell’IVA per cassa, significa che l’ESIGIBILITÀ avviene con il pagamento e il DIRITTO ALLA DETRAZIONE per il cessionario/committente, con la effettuazione dell’operazione “ancorchè il corispettivo non sia stato pagato”.
“Il differimento della esigibilità ed il differimento della detrazione relativa agli acquisti effettuati dal soggetto che opta per l’IVA per cassa è limitato nel tempo in quanto l’imposta diviene, comunque, esigibile e detraibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, a meno che.....
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